Decisione di esecuzione della Commissione del 22 luglio 2011 recante talune misure protettive contro la peste suina classica in Lituania [notificata con il numero C(2011) 5137] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2011/454/UE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell’11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno1, in particolare l’articolo 9, paragrafo 4,
vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno2, in particolare l’articolo 10, paragrafo 4,
La peste suina classica è una malattia virale infettiva che colpisce le popolazioni suine domestiche e selvatiche e può avere gravi conseguenze per la redditività degli allevamenti suinicoli e perturbare gli scambi all’interno dell’Unione e le esportazioni verso paesi terzi.
In caso di comparsa della peste suina classica vi è il rischio che l’agente patogeno si propaghi ad altri allevamenti suini e tra i suini selvatici. La malattia può pertanto diffondersi da uno Stato membro all’altro come pure in paesi terzi attraverso gli scambi di suini vivi o dei loro prodotti.
La direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica3, stabilisce misure minime di lotta contro tale malattia applicabili nell’Unione. L’articolo 9 della direttiva 2001/89/CE dispone che, in caso di comparsa di un focolaio di tale malattia, siano create zone di protezione e di sorveglianza nelle quali devono essere applicate le misure di cui agli articoli 10 e 11 di tale direttiva.
La Lituania ha informato la Commissione della situazione esistente sul suo territorio per quanto riguarda la peste suina classica e, come dispone l’articolo 9 della direttiva 2001/89/CE, ha istituito zone di protezione e di sorveglianza in cui sono applicabili le misure di cui agli articoli 10 e 11 di tale direttiva.
Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi commerciali all’interno dell’Unione e di evitare che paesi terzi impongano ingiustificate barriere agli scambi commerciali, è necessario stabilire, in collaborazione con lo Stato membro interessato, un elenco dell’Unione delle zone di restrizione per la peste suina classica in Lituania, che costituiscono le zone di protezione e di sorveglianza («le zone di restrizione»).
Di conseguenza, le zone di restrizione in Lituania devono essere elencate nell’allegato alla presente decisione e deve essere stabilita la durata di tale regionalizzazione.
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La Lituania provvede affinché le zone di protezione e di sorveglianza istituite in applicazione dell’articolo 9 della direttiva 2001/89/CE comprendano almeno le aree indicate nell’allegato della presente decisione.
Art. 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2011. Per la Commissione John Dalli Membro della Commissione