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Decisione della Commissione del 27 luglio 2011 relativa ai requisiti di sicurezza cui devono soddisfare le norme europee per le attrezzature fisse di allenamento, in conformità alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) (2011/476/UE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

vista la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti1, in particolare l’articolo 4, paragrafo 1, lettera a),

La direttiva 2001/95/CE prevede che norme europee siano adottate dagli organismi europei di normalizzazione. Tali norme devono garantire che i prodotti soddisfino l’obbligo generale di sicurezza previsto dalla direttiva.

Secondo la direttiva 2001/95/CE, si presume che un prodotto sia sicuro quando è conforme alle norme nazionali non cogenti che recepiscono le norme europee, i cui riferimenti sono stati pubblicati dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

L’articolo 4 della direttiva 2001/95/CE stabilisce la procedura di elaborazione delle norme europee. Secondo tale procedura, la Commissione definisce i requisiti specifici di sicurezza che le norme europee devono soddisfare e successivamente, sulla base di tali requisiti, dà mandato agli organismi europei di normalizzazione di elaborare queste norme.

La Commissione pubblica i riferimenti delle norme europee adottate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

In base all’articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2001/95/CE, i riferimenti delle norme europee adottate dagli organismi europei di normalizzazione anteriormente all’entrata in vigore di detta direttiva possono essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea anche in assenza di un mandato della Commissione, se tali norme soddisfano l’obbligo generale di sicurezza stabilito da detta direttiva.

Con la decisione 2006/514/CE2, la Commissione ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea i riferimenti di nove norme europee concernenti la sicurezza delle attrezzature fisse di allenamento.

Le nove norme europee relative alla sicurezza delle attrezzature fisse di allenamento oggetto della decisione 2006/514/CE non sono state elaborate sulla base di un mandato della Commissione adottato in conformità all’articolo 4, paragrafo 1.

Tre di queste norme, le norme EN 957-4:1996, EN 957-5:1996 e EN 957-6:2001, sono state sostituite da nuove versioni, le versioni EN 957-4 + A1:2010, EN 957-5:2009 e EN 957-6:2010. Queste nuove versioni sono state adottate dopo l’entrata in vigore della direttiva 2001/95/CE e i loro riferimenti non possono quindi essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in assenza di un mandato della Commissione che stabilisca i requisiti specifici di sicurezza.

Al fine di valutare la conformità delle nuove versioni e di ogni successiva versione delle norme europee per le attrezzature fisse di allenamento all’obbligo generale di sicurezza della direttiva 2001/95/CE, è necessario ripristinare la procedura stabilita dall’articolo 4 di detta direttiva.

Occorre quindi che la Commissione definisca i requisiti specifici di sicurezza per le attrezzature fisse di allenamento e dia mandato agli organismi europei di normalizzazione di elaborare le norme europee pertinenti in base a questi requisiti.

Una volta disponibili le norme pertinenti e a condizione che la Commissione decida di pubblicarne i riferimenti nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, in conformità alla procedura di cui all’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2001/95/CE, le attrezzature fisse di allenamento conformi a tali norme devono essere presunte conformi all’obbligo generale di sicurezza previsto dalla direttiva 2001/95/CE, per quanto riguarda i requisiti di sicurezza definiti da dette norme.

Le disposizioni della presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15 della direttiva 2001/95/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

Ai fini della presente decisione, si intende per «attrezzatura fissa di allenamento» un prodotto azionato o no da un motore, utilizzato per scopi di allenamento, esercizio, diagnosi o rieducazione, che comporta movimenti ripetitivi e resta statico durante l’utilizzo. Tale attrezzatura è collocata sul pavimento oppure è fissata al soffitto, a una parete o a un’altra struttura fissa.

Art. 2

I requisiti specifici di sicurezza per i prodotti di cui all’articolo 1, cui devono soddisfare le norme europee in conformità all’articolo 4 della direttiva 2001/95/CE, sono indicati nell’allegato della presente decisione.

Art. 3

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 2011 Per la Commissione Il presidente José Manuel Barroso