Decisione della Commissione del 27 luglio 2011 relativa ai requisiti di sicurezza per l’attrezzatura da ginnastica cui le norme europee devono conformarsi, secondo il disposto della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) (2011/479/UE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
vista la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti1, in particolare l’articolo 4, paragrafo 1, lettera a),
La direttiva 2001/95/CE stabilisce che le norme europee siano elaborate dagli organismi europei di normalizzazione. Tali norme dovrebbero assicurare che i prodotti soddisfino l’obbligo generale di sicurezza di cui alla direttiva.
Secondo la direttiva 2001/95/CE si presume che un prodotto sia sicuro quando è conforme alle norme nazionali non cogenti che recepiscono le norme europee i cui riferimenti sono stati pubblicati dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
L’articolo 4 della direttiva 2001/95/CE definisce la procedura di elaborazione delle norme europee. Secondo detta procedura, la Commissione definisce i requisiti di sicurezza specifici a cui le norme europee devono conformarsi e successivamente, in base a detti requisiti, incarica gli organismi europei di normalizzazione di elaborare le norme.
La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea i riferimenti alle norme europee adottate in tal modo. Conformemente all’articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2001/95/CE, i riferimenti alle norme europee adottate dagli organismi europei di normalizzazione prima dell’entrata in vigore della direttiva possono essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea anche in assenza di un mandato della Commissione, se le norme in questione soddisfano l’obbligo generale di sicurezza definito nella direttiva.
Con la decisione 2005/718/CE2, la Commissione ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea i riferimenti di sette norme europee riguardanti la sicurezza dell’attrezzatura da ginnastica.
Le suddette sette norme europee riguardanti la sicurezza dell’attrezzatura da ginnastica di cui alla decisione 2005/718/CE della Commissione non sono sostenute da un mandato della Commissione adottato in conformità dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/95/CE.
Una di queste norme, la EN 913:1996, è stata sostituita da una nuova versione, la EN 913:2008. La nuova versione è stata adottata in seguito all’entrata in vigore della direttiva 2001/95/CE e di conseguenza non è possibile pubblicarne il riferimento nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea senza un mandato della Commissione contenente requisiti di sicurezza specifici.
Al fine di valutare la conformità della nuova versione e di qualunque versione successiva delle norme europee in materia di attrezzatura da ginnastica all’obbligo generale di sicurezza della direttiva 2001/95/CE è necessario ripristinare la procedura di cui all’articolo 4 della suddetta direttiva.
La Commissione deve pertanto determinare dei requisiti di sicurezza specifici per l’attrezzatura da ginnastica per poi affidare agli organismi europei di normalizzazione l’incarico di elaborare, in base a detti requisiti, norme europee pertinenti in materia di attrezzatura da ginnastica.
Non appena le norme in questione sono disponibili, e a patto che la Commissione decida di pubblicarne il riferimento nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea secondo la procedura di cui all’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2001/95/CE, l’attrezzatura da ginnastica gode di una presunzione di conformità agli obblighi generali di sicurezza di cui alla direttiva per quanto riguarda i requisiti di sicurezza definiti da dette norme.
Le disposizioni della presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15 della direttiva 2001/95/CE,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
Ai fini della presente decisione, per «attrezzatura da ginnastica» si intende l’attrezzatura utilizzata per allenamenti, esercizi o gare, sia in gruppo che individuali. Detta attrezzatura è posizionata sul pavimento o è fissata al soffitto, al muro o a una struttura fissa di altro tipo. È installata in maniera permanente o si può spostare e modificare per l’uso.
Art. 2
I requisiti specifici di sicurezza ai quali le norme europee concernenti i prodotti di cui all’articolo 1 devono conformarsi in forza dell’articolo 4 della direttiva 2001/95/CE sono illustrati nell’allegato della presente decisione.
Art. 3
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 2011. Per la Commissione Il presidente José Manuel Barroso