Decisione 2011/486/PESC del Consiglio del 1o agosto 2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese e entità in considerazione della situazione in Afghanistan
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,
Il 27 maggio 2002 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2002/402/PESC concernente misure restrittive nei confronti di Osama bin Laden, dei membri dell’Organizzazione Al-Qaida e dei Taliban e di altri individui, gruppi, imprese ed entità ad essi associati1.
Il 17 giugno 2011 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione («UNSCR») 1988 (2011) che constata che la situazione della sicurezza in Afghanistan ha subito un’evoluzione e che taluni membri dei Taliban si sono riconciliati con il governo dell’Afghanistan, hanno abbandonato l’ideologia terroristica di Al-Qaida e dei suoi seguaci e sostengono una soluzione pacifica del conflitto persistente in Afghanistan.
L’UNSCR 1988 (2011) ha altresì constatato che, nonostante l’evoluzione della situazione in Afghanistan e i progressi nella riconciliazione, la situazione continua a rappresentare una minaccia per la pace e la sicurezza internazionali e ha ribadito la necessità di combattere detta minaccia.
L’UNSCR 1988 (2011) ha altresì imposto determinate misure restrittive nei confronti di individui ed entità indicati anteriormente al 17 giugno 2011 quali Talibani e altri individui, gruppi, imprese ed entità ad essi associati specificati nella sezione A («Individui associati ai Talibani») e nella sezione B («Entità e altri gruppi e imprese associati ai Talibani») dell’elenco consolidato del comitato istituito a norma della UNSCR 1267 (1999) e della UNSCR 1333 (2000) dal 17 giugno 2011, come pure di altri individui, gruppi, imprese ed entità associati ai Talibani nel costituire una minaccia per la pace, la stabilità e la sicurezza dell’Afghanistan, indicati dal comitato del Consiglio di Sicurezza istituito a norma del paragrafo 30 dell’UNSCR 1988 (2011) (il «comitato delle sanzioni»).
È necessario un ulteriore intervento dell’Unione per attuare alcune misure,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
1. Le misure restrittive di cui all’articolo 2, agli articoli 3, paragrafo 1, e 4, paragrafi 1 e 2, sono imposte nei confronti di individui ed entità indicati anteriormente al 17 giugno 2011 quali Talibani e altri individui, gruppi, imprese ed entità ad essi associati specificati nella sezione A («Individui associati ai Talibani») e nella sezione B («Entità e altri gruppi e imprese associati ai Talibani») dell’elenco consolidato del comitato istituito a norma della UNSCR 1267 (1999) e della UNSCR 1333 (2000) dal 17 giugno 2011, come pure di altri individui, gruppi, imprese ed entità associati ai Talibani nel costituire una minaccia per la pace, la stabilità e la sicurezza dell’Afghanistan, indicati dal comitato delle sanzioni.
2. Gli individui, i gruppi, le imprese e le entità in questione sono elencati nell’allegato.
Art. 2
Nei confronti di individui, gruppi, imprese e entità di cui all’articolo 1 gli Stati membri adottano le misure necessarie per evitare la fornitura, la vendita o l’esportazione, diretta o indiretta, agli stessi dal territorio degli Stati membri o ad opera di cittadini degli Stati membri, o utilizzando navi o aerei delle compagnie di bandiera degli Stati membri, di armi e di materiale connesso di qualsiasi tipo, compresi armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamenti militari, equipaggiamento paramilitare e relativi pezzi di ricambio, così come consulenza tecnica, assistenza o formazione pertinenti le attività militari.
Art. 3
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per evitare l’ingresso o il transito nei loro territori degli individui di cui all’articolo 1.
2. Il paragrafo 1 non comporta l’obbligo per uno Stato membro di negare l’ingresso nel suo territorio ai propri cittadini.
3. Il paragrafo 1 non si applica se l’ingresso o il transito sono necessari ai fini di un procedimento giudiziario o è il comitato delle sanzioni a decidere solo caso per caso che l’ingresso o il transito sono giustificati, compreso qualora ciò sia direttamente collegato con il sostegno agli sforzi profusi dal governo dell’Afghanistan per promuovere la riconciliazione.
4. Nei casi in cui uno Stato membro autorizzi, ai sensi del paragrafo 3, l’ingresso o il transito nel suo territorio degli individui indicati dal comitato delle sanzioni, l’autorizzazione è limitata ai fini e agli individui oggetto dell’autorizzazione stessa.
Art. 4
1. Sono congelati tutti i fondi e le altre attività finanziarie o risorse economiche degli individui, dei gruppi, delle imprese e delle entità di cui all’articolo 1, inclusi i fondi che provengono da beni posseduti ovvero controllati, in modo diretto o indiretto, dagli stessi o da persone che agiscono per loro conto o su loro ordine.
2. Nessun fondo, attività finanziaria o risorsa economica è messo a disposizione né va a beneficio, direttamente o indirettamente, degli individui, dei gruppi, delle imprese e delle entità di cui al paragrafo 1.
3. Gli Stati membri possono consentire deroghe alle misure di cui ai paragrafi 1 e 2 per fondi e altre attività finanziarie o risorse economiche che siano:
a) necessari per coprire le spese di base, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici;
b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari congrui e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;
c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese di servizio connessi alla normale gestione o alla custodia di fondi, attività finanziarie o risorse economiche di altro tipo congelati;
d) necessari per coprire spese straordinarie, purché lo Stato membro interessato lo abbia notificato al comitato delle sanzioni e lo stesso abbia dato la sua approvazione.
4. Le deroghe di cui al paragrafo 3, lettere a), b) e c), possono essere disposte a condizione che lo Stato membro interessato abbia notificato al comitato delle sanzioni l’intenzione di autorizzare, ove opportuno, l’accesso a tali fondi, attività finanziarie o risorse economiche, e che il comitato delle sanzioni non abbia espresso parere negativo entro tre giorni lavorativi da tale notifica.
5. Il paragrafo 2 non si applica al versamento sui conti congelati di:
a) interessi o altri profitti dovuti su detti conti; oppure
b) pagamenti dovuti nel quadro di contratti, accordi o obblighi che sono sorti anteriormente alla data in cui tali conti sono stati assoggettati a misure restrittive,
purché tali interessi, altri profitti e pagamenti rimangano soggetti al paragrafo 1.
6. I paragrafi 1 e 2 non si applicano al trattamento e al pagamento di fondi, altre attività finanziarie o risorse economiche e alla fornitura di beni e servizi necessari per garantire la fornitura tempestiva di assistenza umanitaria e altre attività a sostegno dei bisogni umani fondamentali in Afghanistan o per sostenere tali attività.
Art. 5
Il Consiglio redige l’elenco contenuto nell’allegato e lo modifica sulla scorta di quanto stabilito dal Consiglio di Sicurezza o dal comitato delle sanzioni.
Art. 6
1. Qualora il Consiglio di Sicurezza o il comitato delle sanzioni inserisca nell’elenco un individuo, un gruppo, un’impresa o un’entità, il Consiglio inserisce nell’allegato tale individuo, gruppo, impresa o entità. Il Consiglio trasmette la sua decisione e i motivi dell’inserimento nell’elenco all’individuo, al gruppo, all’impresa o all’entità interessati direttamente, se l’indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando all’individuo, al gruppo, all’impresa o all’entità in questione la possibilità di presentare osservazioni.
2. Qualora siano avanzate osservazioni o siano presentate nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione e ne informa opportunamente l’individuo, il gruppo, l’impresa o l’entità.
Art. 7
1. L’allegato indica i motivi dell’inserimento nell’elenco degli individui, dei gruppi, delle imprese o delle entità forniti dal Consiglio di Sicurezza o dal comitato delle sanzioni.
2. L’allegato contiene altresì, se disponibili, informazioni fornite dal Consiglio di Sicurezza o dal comitato delle sanzioni necessarie per identificare gli individui, i gruppi, le imprese o le entità in questione. Riguardo agli individui tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, i numeri del passaporto e della carta d’identità, il sesso, l’indirizzo, se noto, e la funzione o professione. Riguardo ai gruppi, alle imprese o alle entità, tali informazioni possono includere i nomi, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività. Nell’allegato è inoltre menzionata la data di designazione da parte del Consiglio di Sicurezza o del comitato delle sanzioni.
Art. 8
La presente decisione è, secondo i casi, riesaminata, modificata o abrogata, conformemente alle pertinenti decisioni del Consiglio di Sicurezza.
Art. 9
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, addi 1o agosto 2011. Per il Consiglio Il presidente M. Dowgielewicz