Decisione di esecuzione della Commissione del 16 agosto 2011 recante modifica della decisione 2005/382/CE relativa all’autorizzazione di metodi di classificazione delle carcasse di suino in Ungheria [notificata con il numero C(2011) 5746] (Il testo in lingua ungherese è il solo facente fede) (2011/507/UE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)1, in particolare l’articolo 43, lettera m), in combinato disposto con l’articolo 4,
Con la decisione 2005/382/CE della Commissione2, sono stati autorizzati quattro metodi di classificazione delle carcasse di suino in Ungheria.
L’Ungheria ha dichiarato che, successivamente all’adozione della decisione 2005/382/CE, la formula e i metodi di classificazione hanno subito una notevole evoluzione. Occorre pertanto aggiornare la formula di uno dei metodi, sostituire gli altri tre, aggiungere un nuovo metodo e semplificare i metodi di classificazione utilizzando un unico punto di misurazione al posto dei due attualmente utilizzati.
L’Ungheria ha chiesto alla Commissione di autorizzare la sostituzione delle formule adottate nei metodi di classificazione delle carcasse di suino «FAT-O-MEATER FOM S70» e «FAT-O-MEATER FOM S71», nonché quattro nuovi metodi di classificazione delle carcasse di suino sul proprio territorio e ha presentato una descrizione dettagliata delle prove di dissezione, indicando i principi alla base di tale metodo, i risultati delle prove di dissezione e le equazioni applicate per quantificare la percentuale di massa magra nel protocollo di cui all’articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/2008 della Commissione, del 10 dicembre 2008, recante modalità di applicazione relative alle tabelle comunitarie di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini e alla comunicazione dei prezzi delle medesime3.
Dall’esame della domanda presentata risultano soddisfatte le condizioni per l’autorizzazione di questi metodi di classificazione. Occorre pertanto autorizzare tali metodi di classificazione delle carcasse di suino in Ungheria.
La decisione 2005/382/CE deve essere pertanto modificata di conseguenza.
Le modifiche agli apparecchi o ai metodi di classificazione sono consentite soltanto se esplicitamente autorizzate con decisione della Commissione.
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La decisione 2005/382/CE è modificata come segue:
1) l’articolo 1 è sostituito dal seguente: «Articolo 1 Per la classificazione delle carcasse di suino, in conformità dell’allegato V, sezione B.IV, punto 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio4, in Ungheria è autorizzato l’impiego dei seguenti metodi: a) gli apparecchi denominati “Fat-O-Meater FOM S70” e “Fat-O-Meater FOM S71” e i relativi metodi di stima, descritti nella parte I dell’allegato; b) l’apparecchio denominato “Ultra FOM 300” e i relativi metodi di stima, descritti nella parte II dell’allegato; c) l’apparecchio denominato “OptiScan-TP” e i relativi metodi di stima, descritti nella parte III dell’allegato; d) l’apparecchio denominato “IM-03” e i relativi metodi di stima, descritti nella parte IV dell’allegato; e) l’apparecchio denominato “OptiGrade-MCP” e i relativi metodi di stima, descritti nella parte V dell’allegato. Per quanto riguarda l’apparecchio “Ultra FOM 300”, di cui al punto b), del primo comma, al termine della procedura di misurazione deve essere possibile verificare sulla carcassa che l’apparecchio ha rilevato i valori delle misure BF e LD nel punto indicato nella parte II, punto 3, dell’allegato. Il marchio corrispondente nel punto di misurazione deve essere eseguito contemporaneamente alla procedura di misurazione.
2) l’allegato è sostituito dal testo dell’allegato della presente decisione.
Art. 2
La presente decisione si applica a decorrere dal 2 luglio 2012.
Art. 3
La Repubblica di Ungheria è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 16 agosto 2011 Per la Commissione Dacian Cioloş Membro della Commissione