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Decisione di esecuzione della Commissione del 31 agosto 2011 relativa al riconoscimento del Marocco a norma della direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare [notificata con il numero C(2011) 6020] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2011/520/UE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

vista la direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare1, e in particolare l’articolo 19, paragrafo 3, primo comma,

vista la domanda presentata da Cipro il 13 maggio 2005,

A norma della direttiva 2008/106/CE, gli Stati possono decidere di convalidare i certificati adeguati rilasciati da paesi terzi, a condizione che il paese terzo in parola sia riconosciuto dalla Commissione. Tali paesi terzi devono soddisfare tutti i requisiti definiti nell’ambito della convenzione dell’Organizzazione marittima internazionale (IMO) del 1978, recante le norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio di brevetti e ai servizi di guardia, (di seguito «Convenzione STCW»)2, quale modificata nel 1995.

Con lettera del 13 maggio 2005, Cipro ha presentato una domanda di riconoscimento del Marocco. In seguito alla domanda di Cipro, la Commissione ha valutato i sistemi di formazione e abilitazione del Marocco per verificare se tale paese soddisfa gli obblighi della convenzione STCW e se sono state adottate misure atte a prevenire frodi in relazione ai certificati. Tale valutazione era basata sui risultati di un’ispezione eseguita dagli esperti dell’Agenzia europea per la sicurezza marittima nel mese di dicembre 2006. Nel corso di tale ispezione erano state identificate diverse lacune nei sistemi di formazione e abilitazione.

La Commissione ha comunicato agli Stati membri una relazione sui risultati della valutazione.

Con lettere datate 4 febbraio 2009 e 9 marzo 2010, la Commissione ha chiesto alle autorità marocchine di fornire le prove che le lacune identificate siano state colmate.

Con lettere del 13 maggio 2009, 29 maggio 2009, 2 aprile 2010 e 4 gennaio 2011, le autorità marocchine hanno fornito le informazioni richieste e le prove concernenti l’attuazione di misure correttive adeguate e sufficienti per rimediare a tutte le lacune rilevate durante la valutazione di conformità.

Le lacune residue riguardavano da un lato l’assenza di disposizioni di legge sull’attrezzatura per la formazione e sulle qualifiche e la formazione degli istruttori e degli esaminatori, d’altro lato l’assenza di attrezzatura per la formazione presso il principale istituto di istruzione e formazione del Marocco. Le autorità marocchine sono pertanto state invitate ad attuare ulteriori interventi correttivi in merito. Tali inconvenienti non autorizzano tuttavia a mettere in dubbio il livello generale di conformità dei sistemi marocchini in materia di formazione e abilitazione della gente di mare con la convenzione STCW.

L’esito della valutazione di conformità e l’esame delle informazioni trasmesse dalle autorità marocchine dimostrano che il Marocco soddisfa tutti gli obblighi della convenzione STCW e che ha adottato misure atte a prevenire frodi in relazione ai certificati e dovrebbe pertanto essere riconosciuto dalla Commissione.

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

Ai fini dell’articolo 19 della direttiva 2008/106/CE, il Marocco è riconosciuto per quanto attiene ai sistemi di formazione e abilitazione della gente di mare.

Art. 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 31 agosto 2011 Per la Commissione Siim Kallas Vicepresidente