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Decisione del Consiglio del 12 settembre 2011 relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria dello statuto e del regolamento interno modificati del gruppo internazionale di studio sulla gomma (2011/664/UE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafi 3 e 4, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

Dopo numerose tornate di negoziati, il 14 luglio 2011 i capi delegazione del gruppo internazionale di studio sulla gomma («il gruppo») hanno concordato il testo delle modifiche dello statuto e del regolamento interno del gruppo.

L’Unione è membro del gruppo.

Gli Stati membri dell’Unione che erano membri del gruppo hanno presentato formali notifiche di recesso e hanno receduto dal gruppo a decorrere dal 1o luglio 2011.

L’adozione dello statuto e del regolamento interno modificati del gruppo è indispensabile al fine di confermare la nuova sede del gruppo e di stabilire disposizioni esplicite in merito allo status dell’Unione in seno al gruppo, nonché allo scopo di ridefinire la struttura organizzativa, i contributi al bilancio e le procedure decisionali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La firma dello statuto e del regolamento interno modificati del gruppo internazionale di studio sulla gomma («il gruppo»), come concordati dai capi delegazione nella riunione del 14 luglio 2011 a Singapore, è autorizzata a nome dell’Unione, con riserva della loro conclusione.

Art. 2

Lo statuto e il regolamento interno modificati sono applicati su base provvisoria1, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione.

Art. 3

La presente decisione è attuata dalla Commissione mediante l’invio al gruppo di una lettera che conferma l’accordo dell’Unione sui testi dello statuto e del regolamento interno modificati e indica l’applicazione provvisoria dello statuto e del regolamento interno modificati da parte dell’Unione, in attesa che siano espletate le procedure per la loro conclusione.

La Commissione è abilitata anche a depositare la dichiarazione sulle competenze acclusa alla presente decisione presso il segretario generale del gruppo conformemente all’articolo XVI, paragrafo 2, dello statuto modificato.

Art. 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 12 settembre 2011 Per il Consiglio Il presidente M. Dowgielewicz