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Decisione del Consiglio del 22 settembre 2011 relativa alla firma, a nome dell’Unione, dell’accordo tra l’Unione europea e l’Australia sul trattamento e sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record — PNR) da parte dei vettori aerei all’Agenzia australiana delle dogane e della protezione di frontiera (2012/380/UE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 82, paragrafo 1, lettera d), e l’articolo 87, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

Il 2 dicembre 2010 il Consiglio ha adottato una decisione che autorizza la Commissione ad avviare i negoziati, a nome dell’Unione, con l’Australia sul trasferimento e sull’uso dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) per prevenire e combattere il terrorismo e altri reati gravi di natura transnazionale.

L’accordo tra l’Unione europea e l’Australia sul trattamento e sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record — PNR) da parte dei vettori aerei all’Agenzia australiana delle dogane e della protezione di frontiera («accordo») è stato negoziato e tali negoziati si sono conclusi positivamente con la sigla dell’accordo.

È opportuno firmare l’accordo, fatta salva la sua conclusione in una data successiva, e approvare la dichiarazione allegata all’atto finale dell’accordo.

L’accordo rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea («Carta»), segnatamente il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare di cui all’articolo 7 della Carta, il diritto alla protezione dei dati di carattere personale di cui all’articolo 8 della Carta e il diritto ad un ricorso effettivo e ad un giudice imparziale di cui all’articolo 47 della Carta. È opportuno che l’accordo sia applicato in conformità di tali diritti e principi.

A norma dell’articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, detti Stati membri hanno notificato che desiderano partecipare all’adozione e all’applicazione della presente decisione.

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è vincolata dall’accordo, né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La firma dell’accordo tra l’Unione europea e l’Australia sul trattamento e sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record — PNR) da parte dei vettori aerei all’Agenzia australiana delle dogane e della protezione di frontiera («accordo») è autorizzata a nome dell’Unione, con riserva della conclusione di tale accordo1.

Art. 2

La dichiarazione allegata all’atto finale dell’accordo è approvata a nome dell’Unione.

Art. 3

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l’accordo a nome dell’Unione.

Art. 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2011 Per il Consiglio Il presidente J. Miller