Decisione 2011/635/PESC del Consiglio del 26 settembre 2011 che modifica la decisione 2010/231/PESC del Consiglio concernente misure restrittive nei confronti della Somalia
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,
Il 10 dicembre 2002 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2002/960/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Somalia1, in seguito alle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) 733 (1992), 1356 (2001) e 1425 (2002).
Il 16 febbraio 2009 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2009/138/PESC, concernente misure restrittive nei confronti della Somalia e che abroga la posizione comune 2002/960/PESC2, che attua l’UNSCR 1844 (2008). Il 1o marzo 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/126/PESC che modifica la posizione comune 2009/138/PESC3 e attua l’UNSCR 1907 (2009).
Il 26 aprile 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/231/PESC, concernente misure restrittive nei confronti della Somalia e che abroga la posizione comune 2009/138/PESC4, in seguito all’adozione dell’UNSCR 1916 (2010) e all’adozione dell’elenco delle persone ed entità soggette a misure restrittive da parte del comitato delle sanzioni istituito a norma dell’UNSCR 751 (1992) relativa alla Somalia («comitato delle sanzioni»).
Il 28 luglio 2011 il comitato delle sanzioni ha aggiornato l’elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive.
Il 29 luglio 2011 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato l’UNSCR 2002 (2011) ampliando i criteri di designazione al fine di includere i capi politici o militari che reclutano o impiegano bambini in conflitti armati in Somalia in violazione del diritto internazionale applicabile, nonché le persone e le entità responsabili di violazioni del diritto internazionale applicabile in Somalia che comprendono atti contro civili, inclusi bambini e donne, in situazioni di conflitto armato, tra cui uccisioni e menomazioni, violenze sessuali e di genere, attacchi a scuole ed ospedali e sequestri e trasferimenti forzati.
Inoltre, l’UNSCR 2002 (2001) ha chiarito la deroga che consente la messa a disposizione di fondi, altri mezzi finanziari o risorse economiche necessari a garantire la fornitura tempestiva di assistenza umanitaria urgentemente necessaria in Somalia da parte delle Nazioni Unite, delle sue agenzie o programmi specializzati, delle organizzazioni umanitarie aventi lo status di osservatori nell’ambito dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite che forniscono assistenza umanitaria, o dei loro partner esecutivi.
È opportuno modificare di conseguenza la decisione 2010/231/PESC,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La decisione 2010/231/PESC è così modificata:
1) l’articolo 2 è sostituito dal seguente: «Articolo 2 Le misure restrittive di cui all’articolo 3, all’articolo 5, paragrafo 1, e all’articolo 6, paragrafi 1 e 2, sono applicate alle persone e alle entità designate dal comitato delle sanzioni: che sono impegnate o sostengono atti che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Somalia, compresi atti che minacciano l’accordo di Gibuti del 18 agosto 2008 o il processo politico, o minacciano con la forza le autorità federali transitorie o l’AMISOM; che hanno violato l’embargo sulle armi e le misure connesse di cui all’articolo 1; che impediscono la fornitura di aiuti umanitari alla Somalia, oppure l’accesso o la distribuzione di aiuti umanitari in Somalia, che sono capi politici o militari che reclutano o impiegano bambini in conflitti armati in Somalia in violazione del diritto internazionale applicabile; che sono responsabili di violazioni del diritto internazionale applicabile in Somalia che comprendono atti contro civili, inclusi bambini e donne, in situazioni di conflitto armato, tra cui uccisioni e menomazioni, violenze sessuali e di genere, attacchi a scuole ed ospedali e sequestri e trasferimenti forzati. L’elenco delle persone interessate figura in allegato.»;
2) l’articolo 6, paragrafo 6, è sostituito dal seguente: «6. I paragrafi 1 e 2 non si applicano alla messa a disposizione di fondi, altri mezzi finanziari o risorse economiche necessari a garantire la fornitura tempestiva di assistenza umanitaria urgentemente necessaria in Somalia da parte delle Nazioni Unite, delle sue agenzie o programmi specializzati, delle organizzazioni umanitarie aventi lo status di osservatori nell’ambito dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite che forniscono assistenza umanitaria, e dei loro partner esecutivi, comprese le ONG finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano all’Appello consolidato delle Nazioni Unite per la Somalia.».
Art. 2
L’allegato della decisione 2010/231/PESC è sostituito dal testo che figura nell’allegato della presente decisione.
Art. 3
La presente decisione entra in vigore alla data dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 2011 Per il Consiglio Il presidente M. Korolec