Decisione del Consiglio del 26 settembre 2011 che modifica e proroga il periodo di applicazione della decisione 2007/641/CE relativa alla conclusione delle consultazioni con la Repubblica delle Isole Figi a norma dell’articolo 96 dell’accordo di partenariato ACP-CE e dell’articolo 37 dello strumento di cooperazione allo sviluppo (2011/637/UE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 217,
visto l’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 20001, modificato da ultimo a Ouagadougou il 22 giugno 20102 («l’accordo di partenariato ACP-UE»), in particolare l’articolo 96,
visto l’accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l’applicazione dell’accordo di partenariato ACP-CE3, in particolare l’articolo 3,
visto il regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo («lo strumento di cooperazione allo sviluppo»)4, in particolare l’articolo 37,
vista la proposta della Commissione europea,
La decisione 2007/641/CE del Consiglio5 è stata adottata al fine di prendere le misure appropriate in seguito alla violazione degli elementi essenziali di cui all’articolo 9 dell’accordo di partenariato ACP-UE e dei valori di cui all’articolo 3 dello strumento di cooperazione allo sviluppo.
Dette misure sono state prorogate con la decisione 2009/735/CE del Consiglio6 e, successivamente, con le decisioni del Consiglio 2010/208/UE7, 2010/589/UE8 e 2011/219/UE9, visto che la Repubblica di Figi non solo non ha ancora ottemperato agli impegni importanti assunti in occasione delle consultazioni dell’aprile 2007 in merito a elementi essenziali dell’accordo di partenariato ACP-UE e dello strumento di cooperazione allo sviluppo, ma ha anche compiuto notevoli passi indietro per quanto riguarda una serie di impegni.
La decisione 2007/641/CE cessa di produrre effetti il 30 settembre 2011. È opportuno prorogarne la validità e aggiornarne opportunamente il contenuto,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La decisione 2007/641/CE è così modificata:
1) all’articolo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Essa cessa di produrre effetti il 30 settembre 2012. La decisione sarà riesaminata periodicamente almeno una volta ogni sei mesi.»;
2) l’allegato è sostituito dall’allegato della presente decisione.
Art. 2
La Repubblica di Figi è destinataria della lettera allegata alla presente decisione.
Art. 3
La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.
Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 2011 Per il Consiglio Il presidente M. Korolec