Decisione della Commissione del 26 settembre 2011 relativa ai parametri di riferimento per l’assegnazione delle quote di emissione dei gas a effetto serra a titolo gratuito agli operatori aerei ai sensi dell’articolo 3 sexies della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) (2011/638/UE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio1, in particolare l’articolo 3 sexies, paragrafo 3, lettera e),
È necessario adottare i parametri di riferimento da applicare per l’assegnazione delle quote a titolo gratuito agli operatori aerei per il periodo di scambio compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2012, di cui all’articolo 3 quater, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE e per il periodo di scambio compreso tra il 1o gennaio 2013 e il 31 dicembre 2020, di cui all’articolo 13, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 3 quater, paragrafo 2, della medesima direttiva.
Le quote basate su tali parametri dovrebbero essere fissate fino al 2020, eccetto nei casi in cui gli atti adottati a norma dell’articolo 25 bis della direttiva 2003/87/CE richiedano modifiche conseguenti.
A seguito dell’integrazione nello Spazio economico europeo (SEE) della direttiva 2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra2, per decisione del Comitato misto SEE n. 6/2011, del 1o aprile 2011, che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE3, i parametri di riferimento devono essere applicati all’interno dello spazio SEE.
Risulta pertanto necessario basare i parametri di riferimento sul numero di quote gratuite a livello del SEE fissate dalla decisione del Comitato misto SEE n. 93/2011, del 20 luglio 2011, che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE4.
I parametri di riferimento devono essere calcolati dividendo i numeri delle quote SEE applicabili al periodo di scambio compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2012 e delle quote applicabili al periodo di scambio compreso tra il 1o gennaio 2013 e il 31 dicembre 2020 per la somma dei dati in tonnellate-chilometro dichiarati nelle domande trasmesse alla Commissione a norma dell’articolo 3 sexies, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
1. Fatto salvo l’articolo 25 bis, della direttiva 2003/87/CE, il parametro di riferimento di cui all’articolo 3 sexies, paragrafo 3, lettera e da applicare per l’assegnazione delle quote a titolo gratuito agli operatori aerei ai sensi dell’articolo 3 sexies, paragrafo 1, della suddetta direttiva per il periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2012 è di 0,000679695907431681 quote per tonnellata-chilometro.
2. Fatto salvo l’articolo 25 bis, della direttiva 2003/87/CE, il parametro di riferimento di cui all’articolo 3 sexies, paragrafo 3, lettera e da applicare per l’assegnazione delle quote a titolo gratuito agli operatori aerei ai sensi dell’articolo 3 sexies, paragrafo 1, della suddetta direttiva per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2013 e il 31 dicembre 2020 è di 0,00513749531377628 quote per tonnellata-chilometro, equivalenti a 0,000642186914222035 quote per tonnellata-chilometro per anno.
Art. 2
I calcoli relativi a un numero di quote da assegnare in conformità ai parametri di riferimento di cui all’articolo 1 sono arrotondati per difetto alla quota più vicina.
Art. 3
La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 2011 Per la Commissione Il presidente José Manuel Barroso