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DECISIONE DEL CONSIGLIO del 26 settembre 2011 sulla conclusione di un accordo tra l’Unione europea e il governo della Repubblica federativa del Brasile in materia di sicurezza dell’aviazione civile (2011/694/UE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 100, paragrafo 2, e 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a), e paragrafo 7 e l’articolo 218, paragrafo 8, primo comma.

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere conforme del Parlamento europeo,

La Commissione ha negoziato, a nome dell’Unione europea, un accordo in materia di sicurezza dell’aviazione civile con il governo della Repubblica federativa del Brasile a norma della decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati.

Con riserva della sua conclusione, l’accordo tra l’Unione europea e il governo della Repubblica federativa del Brasile in materia di sicurezza dell’aviazione civile («l’accordo»), è stato firmato il 14 luglio 2010, a norma della decisione 2010/489/UE del Consiglio1.

È opportuno approvare l’accordo.

È necessario stabilire le disposizioni procedurali per la partecipazione dell’Unione negli organismi comuni istituiti dall’accordo, così come per l’adozione di talune decisioni concernenti in particolare la modifica dell’accordo e dei relativi allegati, l’aggiunta di nuovi allegati, la soppressione di singoli allegati, le consultazioni, la composizione delle controversie e l’adozione di misure di salvaguardia.

Gli Stati membri dovrebbero adottare i provvedimenti necessari per assicurare che i rispettivi accordi bilaterali con il Brasile aventi lo stesso oggetto si estinguano alla data dell’entrata in vigore dell’accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

1. L’accordo tra l’Unione europea e il governo della Repubblica federativa del Brasile in materia di sicurezza dell’aviazione civile («l’accordo») è approvato a nome dell’Unione.

2. Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

Art. 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a effettuare la notifica di cui all’articolo 16, paragrafo 1, dell’accordo.

Art. 3

1. Nel comitato misto delle parti, istituito dall’articolo 9 dell’accordo, l’Unione è rappresentata dalla Commissione europea assistita dall’Agenzia europea per la sicurezza aerea e accompagnata dalle autorità aeronautiche in rappresentanza degli Stati membri.

2. Nel comitato misto di settore sulla certificazione di cui al punto 2.1.1 dell’allegato A dell’accordo e nel comitato misto di settore sulla manutenzione di cui al punto 4.1.1 dell’allegato B dell’accordo, l’Unione è rappresentata dall’Agenzia europea per la sicurezza aerea assistita dalle autorità aeronautiche direttamente interessate dall’ordine del giorno di ciascuna riunione.

Art. 4

1. Previa consultazione del comitato speciale nominato dal Consiglio, la Commissione stabilisce la posizione che deve assumere l’Unione nell’ambito del comitato misto delle parti con riferimento ai seguenti argomenti:

— l’adozione o la modifica del regolamento interno del comitato misto delle parti di cui all’articolo 9 dell’accordo.

2. Previa consultazione del comitato speciale di cui al paragrafo 1 e tenendo conto del suo parere, la Commissione può intraprendere una delle seguenti azioni:

— adottare misure di salvaguardia a norma dell’articolo 6 dell’accordo,

— chiedere consultazioni a norma dell’articolo 15 dell’accordo,

— adottare misure di sospensione a norma dell’articolo 10 dell’accordo,

— modificare gli allegati dell’accordo conformemente all’articolo 16, paragrafo 5, dell’accordo, a condizione che la Commissione abbia presentato un’analisi fattuale approfondita degli effetti e della fattibilità delle modifiche previste e nella misura in cui tali modifiche siano compatibili con i pertinenti atti giuridici dell’Unione e non comportino modifiche degli stessi,

— sopprimere i singoli allegati conformemente all’articolo 16, paragrafi 3 e 5, dell’accordo,

— qualsiasi altra azione che una delle parti può adottare in virtù dell’accordo, fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo e il diritto dell’UE.

3. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, decide in merito ad una proposta della Commissione e conformemente al trattato, con riferimento a qualsiasi altra modifica dell’accordo che non rientri nell’ambito di applicazione del paragrafo 2 del presente articolo.

Art. 5

La presente decisione entra in vigore alla data dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 2011 Per il Consiglio Il presidente M. KOROLEC