Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2011 sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione ai sensi del punto 28 dell’accordo interistituzionale, del 17 maggio 2006, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2010/007 AT/Steiermark e Niederösterreich, presentata dall'Austria) (2011/652/UE)
Testo vigente
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria1, e in particolare il punto 28,
visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione2 e in particolare l'articolo 12, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato istituito per fornire sostegno supplementare ai lavoratori in esubero che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali dovuti alla globalizzazione e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.
L’ambito di applicazione del FEG è stato ampliato e a partire dal 1o maggio 2009 è possibile chiedere un sostegno per i lavoratori licenziamenti a causa della crisi economica e finanziaria mondiale.
L'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 consente la mobilitazione del FEG nei limiti di un importo annuo massimo di 500 milioni di EUR.
Il 9 marzo 2010 l'Austria ha presentato una domanda di mobilitazione del FEG in relazione ai licenziamenti in 54 imprese operanti nella NACE Rev. 2, divisione 24 (attività metallurgiche) nelle due regioni contigue di livello NUTS II della Siria (Steiermark, AT22) e dell'Austria inferiore (Niederösterreich, AT12) e fino al 27 gennaio 2011 ha inviato ulteriori informazioni a completamento della stessa. La domanda è conforme ai requisiti per la determinazione dei contributi finanziari stabiliti all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1927/2006. La Commissione propone quindi di mobilitare un importo pari a 8284908 EUR.
Occorre pertanto procedere alla mobilitazione del FEG per fornire un contributo finanziario in relazione alla domanda presentata dall'Austria,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
Nel quadro del bilancio generale dell’Unione europea stabilito per l’esercizio 2011, una somma pari a 8284908 EUR in stanziamenti d'impegno e di pagamento è mobilitata nell'ambito del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione.
Art. 2
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Strasburgo, il 27 settembre 2011 Per il Parlamento europeo Il presidente J. Buzek Per il Consiglio Il presidente M. Dowgielewicz