Decisione della Commissione del 29 settembre 2011 che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originari della Repubblica popolare cinese (2011/642/UE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea1 (di seguito «regolamento di base»), in particolare l’articolo 9,
sentito il comitato consultivo,
A. PROCEDIMENTO
Il 5 novembre 2010 la Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una denuncia riguardante il presunto pregiudizio causato dalle importazioni in dumping di alcuni sistemi di elettrodi di grafite («elettrodi di grafite») originari della Repubblica popolare cinese («Cina»), presentata in conformità all’articolo 5 del regolamento di base dalla European Carbon and Graphite Association («il denunziante»), per conto di produttori che rappresentano una percentuale considerevole, in questo caso superiore al 50 %, della produzione totale dell’Unione di alcuni sistemi di elettrodi di grafite.
La denuncia conteneva elementi di prova diretti dell’esistenza di pratiche di dumping e del conseguente grave pregiudizio, che sono stati considerati sufficienti per giustificare l’apertura di un procedimento antidumping.
Dopo aver sentito il comitato consultivo, la Commissione ha avviato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea2, un procedimento antidumping riguardante le importazioni nell’Unione di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originari della Cina.
La Commissione ha ufficialmente informato dell’apertura del procedimento i produttori esportatori cinesi, gli importatori, gli operatori commerciali, gli utilizzatori e le associazioni notoriamente interessati, le autorità cinesi e tutti i produttori noti dell’Unione. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione entro il termine stabilito nell’avviso di apertura.
Sono state sentite tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta dimostrando di avere particolari motivi per chiedere un’audizione.
B. RITIRO DELLA DENUNCIA E CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO
Con lettera dell’8 luglio 2011 indirizzata alla Commissione, il denunziante ha formalmente ritirato la sua denuncia.
Conformemente all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di base, il procedimento può essere chiuso quando la denuncia viene ritirata, a meno che tale chiusura sia contraria all’interesse dell’Unione.
A tale riguardo va notato che nessun motivo per il quale la chiusura sarebbe contraria all’interesse dell’Unione è stato rilevato dalla Commissione o addotto dalle parti interessate. La Commissione ha quindi ritenuto che il presente procedimento dovesse essere chiuso. Le parti interessate sono state informate in proposito e hanno avuto l’opportunità di presentare osservazioni. Non sono pervenute osservazioni indicanti che tale chiusura non sarebbe nell’interesse dell’Unione.
La Commissione conclude pertanto che occorre chiudere il procedimento antidumping relativo alle importazioni nell’Unione europea di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originari della Repubblica popolare cinese,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
È chiuso il procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni elettrodi di grafite di un tipo utilizzato nei forni elettrici, con densità apparente di 1,5 g/cm3 o superiore e resistenza elettrica di 7 μΩ.m o inferiore, originari della Repubblica popolare cinese, attualmente classificati al codice NC ex85451100 e i raccordi utilizzati per tali elettrodi attualmente classificati al codice NC ex85459090.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2011 Per la Commissione Il presidente José Manuel Barroso