DECISIONE DEL CONSIGLIO del 3 ottobre 2011 relativa all’approvazione, a nome dell’Unione europea, della convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d’alto mare nell’Oceano Pacifico meridionale (2012/130/UE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a),
vista la proposta della Commissione europea,
vista l’approvazione del Parlamento europeo1,
L’Unione è competente ad adottare misure per la conservazione delle risorse biologiche marine nel quadro della politica comune della pesca e a concludere accordi con paesi terzi e con organizzazioni internazionali.
A norma della decisione 98/392/CE del Consiglio2, l’Unione è parte contraente della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, del 10 dicembre 1982, che impone a tutti i membri della comunità internazionale di collaborare ai fini della conservazione e della gestione delle risorse biologiche del mare.
A norma della decisione 98/414/CE del Consiglio3, l’Unione è parte contraente dell’accordo ai fini dell’applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, del 10 dicembre 1982, relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori.
Il 17 aprile 2007 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare, a nome della Comunità, una convenzione concernente un’organizzazione regionale di gestione della pesca (ORGP) nel Pacifico meridionale per le risorse alieutiche non ancora interessate da un’ORGP esistente.
Il 14 novembre 2009 i negoziati si sono positivamente conclusi ad Auckland, Nuova Zelanda, con l’adozione del testo di un progetto di convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d’alto mare nell’Oceano Pacifico meridionale («convenzione»), che, a norma del suo articolo 36, paragrafo 1, è aperto alla firma per un periodo di dodici mesi a decorrere dal 1o febbraio 2010. La convenzione è stata firmata a nome dell’Unione il 26 luglio 2010, con riserva della sua conclusione, a norma della decisione 2011/189/UE del Consiglio4.
L’obiettivo della convenzione è di garantire la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche nella zona della convenzione, grazie all’efficace applicazione della stessa.
Poiché le navi battenti bandiera degli Stati membri dell’Unione sfruttano le risorse alieutiche esistenti nella zona della convenzione, rientra nell’interesse dell’Unione svolgere un ruolo attivo nell’attuazione della convenzione.
È pertanto opportuno approvare la convenzione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d’alto mare nell’Oceano Pacifico meridionale («convenzione») è approvata a nome dell’Unione europea. Il testo della convenzione è accluso alla presente decisione.
Art. 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la o le persone abilitate a depositare, a nome dell’Unione, lo strumento di approvazione presso il governo della Nuova Zelanda, che funge da depositario della convenzione ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 3, della stessa5.
Art. 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 3 ottobre 2011 Per il Consiglio Il presidente J. FEDAK