Decisione di esecuzione del Consiglio dell’11 ottobre 2011 che modifica la decisione di esecuzione 2011/77/UE che fornisce all’Irlanda assistenza finanziaria dell’Unione (2011/682/UE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio, dell’11 maggio 2010, che istituisce un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria1, in particolare l’articolo 3, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
Il Consiglio ha concesso all’Irlanda, su sua richiesta, assistenza finanziaria [decisione di esecuzione 2011/77/UE2] a sostegno di un robusto programma di riforme economiche e finanziarie volto a ristabilire la fiducia, consentire il ritorno dell’economia verso una crescita sostenibile e a salvaguardare la stabilità finanziaria in Irlanda, nell’area dell’euro e nell’Unione.
Una proroga delle scadenze e una riduzione del margine del tasso di interesse favorirebbero il raggiungimento degli obiettivi del programma, in linea con le conclusioni dei capi di Stato o di governo della zona euro e delle istituzioni dell’Unione, del 21 luglio 2011, relativamente al prestito del Fondo europeo di stabilità finanziaria.
Al fine di favorire la realizzazione degli obiettivi in materia di liquidità e sostenibilità, la proroga delle scadenze e la riduzione del margine del tasso di interesse dovrebbero applicarsi anche alle tranche già versate.
Alla luce di tali sviluppi, è opportuno modificare la decisione di esecuzione 2011/77/UE,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
L’articolo 1 della decisione di esecuzione 2011/77/UE è così modificato:
1) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. L’Unione mette a disposizione dell’Irlanda un prestito per un importo massimo di 22,5 miliardi di EUR, con una scadenza media massima di 12,5 anni. La scadenza di ogni singola tranche del prestito non può essere superiore a trenta anni.»;
2) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5. L’Irlanda paga il costo del finanziamento dell’Unione per ogni tranche.»
Art. 2
L’articolo 1, paragrafo 1, prima frase e l’articolo 1, paragrafo 5, della decisione di esecuzione 2011/77/UE, come modificata dalla presente decisione, si applicano anche alle tranche del prestito versate prima dell’entrata in vigore della presente decisione.
Art. 3
L’Irlanda è destinataria della presente decisione.
Fatto a Lussemburgo, l’11 ottobre 2011 Per il Consiglio Il presidente M. Dowgielewicz