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Decisione di esecuzione della Commissione del 19 ottobre 2011 sulla posizione che l’Unione europea deve adottare nel Comitato misto per l’agricoltura istituito dall’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, in merito alla modifica dell’allegato 9 dell’accordo (2011/793/UE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

vista la decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e, per quanto riguarda l’accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica, della Commissione, del 4 aprile 2002, relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera1, in particolare l’articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, sesto trattino,

L’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli2 (di seguito denominato «l’Accordo») è entrato in vigore il 1o giugno 2002.

L’articolo 6 dell’Accordo istituisce un Comitato misto per l’agricoltura (di seguito denominato «il Comitato») incaricato di gestire l’Accordo e di curarne la corretta esecuzione.

Ai sensi dell’articolo 6, paragrafi 4 e 7, dell’Accordo il Comitato ha adottato il 21 ottobre 2003 il proprio regolamento interno3 e ha costituito i gruppi di lavoro necessari per gestire gli allegati dell’Accordo4.

Il gruppo di lavoro bilaterale «prodotti biologici» si è riunito per esaminare in particolare il campo di applicazione dell’allegato 9, le norme relative all’importazione applicate dalle parti e gli scambi di informazione effettuati tra di esse per formulare raccomandazioni in tal senso al Comitato in funzione di una modifica dell’allegato 9 dell’Accordo.

Conformemente all’articolo 11 dell’Accordo, il Comitato può decidere di modificare gli allegati del medesimo.

Il capo della delegazione dell’Unione europea nel Comitato misto per l’agricoltura esprime l’accordo dell’Unione europea sulla versione finale del progetto di decisione del Comitato misto.

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell’articolo 37 del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio5,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La posizione dell’Unione europea in sede di Comitato misto per l’agricoltura, istituito a norma dell’articolo 6 dell’Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, si fonda sul progetto di decisione del Comitato misto per l’agricoltura, allegato alla presente decisione.

Art. 2

Una volta adottata, la decisione del Comitato misto per l’agricoltura è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 2011 Per la Commissione Dacian Cioloș Membro della Commissione