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Decisione del Consiglio del 20 ottobre 2011 sulla conclusione del memorandum di cooperazione NAT-I-9406 tra gli Stati Uniti d’America e l’Unione europea (2011/710/UE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a), l’articolo 218, paragrafo 7, e l’articolo 218, paragrafo 8, primo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l’approvazione del Parlamento europeo,

La Commissione ha negoziato a nome dell’Unione il memorandum di cooperazione NAT-I-9406 tra gli Stati Uniti d’America e l’Unione europea («memorandum») in materia di ricerca e sviluppo nell’aviazione civile.

Il memorandum è stato firmato il 3 marzo 2011.

È opportuno che l’Unione approvi il memorandum.

È necessario stabilire le procedure per la partecipazione dell’Unione al comitato misto istituito dal memorandum e la risoluzione delle controversie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

Il memorandum di cooperazione NAT-I-9406 tra gli Stati Uniti d’America e l’Unione europea («memorandum») è approvato a nome dell’Unione1.

Art. 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate ad effettuare la notifica prevista all’articolo XII, punto B, del memorandum2.

Art. 3

Nel comitato misto istituito dall’articolo III del memorandum l’Unione è rappresentata dalla Commissione, assistita dai rappresentanti degli Stati membri.

Art. 4

1. Previa consultazione del comitato speciale nominato dal Consiglio, la Commissione stabilisce la posizione che deve assumere l’Unione nell’ambito del comitato misto con riferimento, in particolare, all’adozione di:

allegati supplementari del memorandum e relative appendici, come riportato all’articolo III, punto E, paragrafo 2, del memorandum;

modifiche degli allegati supplementari del memorandum e delle relative appendici, come riportato all’articolo III, punto E, paragrafo 3, del memorandum;

2. La Commissione stabilisce la posizione che deve assumere l’Unione nell’ambito del comitato misto per l’elaborazione e l’adozione del regolamento interno del comitato misto a norma dell’articolo III, punto C, del memorandum.

3. La Commissione può adottare ogni provvedimento opportuno a norma dell’articolo II, punto B, e degli articoli IV, V, VII e VIII del memorandum.

4. La Commissione rappresenta l’Unione nelle consultazioni condotte a norma dell’articolo XI del memorandum.

Art. 5

La Commissione informa periodicamente il Consiglio sull’attuazione del memorandum.

Art. 6

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 20 ottobre 2011 Per il Consiglio Il presidente M. Sawicki