DECISIONE DEL CONSIGLIO del 20 ottobre 2011 relativa alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera relativo alla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli ed alimentari, recante modifica dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (2011/738/UE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v),
vista la proposta della Commissione europea,
visto il parere conforme del Parlamento europeo1,
L’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli2 (in prosieguo «l’accordo agricolo») è entrato in vigore il 1o giugno 2002.
L’articolo 12 dell’accordo agricolo prevede che quest’ultimo possa essere rivisto su richiesta di una o dell’altra parte.
Una dichiarazione comune relativa alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari è stata acclusa all’atto finale dell’accordo agricolo.
La Commissione ha negoziato, a nome dell’Unione, un accordo tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari (in prosieguo «l’accordo»), che modifica l’accordo agricolo introducendovi un nuovo allegato 12.
La decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e, per quanto riguarda l’accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica, della Commissione, del 4 aprile 2002, relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera3, definisce la procedura interna per l’adozione della posizione dell’Unione sulle questioni oggetto di decisioni del comitato misto di cui all’articolo 6, paragrafo 3, dell’accordo agricolo. È opportuno definire anche la procedura interna relativa all’adozione della posizione dell’Unione per quanto attiene alle questioni relative all’allegato 12 di detto accordo.
È opportuno approvare l’accordo a nome dell’Unione europea,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
È approvato a nome dell’Unione l’accordo tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera relativo alla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari, recante modifica dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli. Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.
Art. 2
Il presidente del Consiglio designa la persona o le persone abilitate a procedere, a nome dell’Unione, al deposito dello strumento di approvazione di cui all’articolo 3 dell’accordo per esprimere il consenso dell’Unione europea ad essere vincolata dall’accordo.
Art. 3
Per quanto attiene alle questioni relative all’allegato 12 dell’accordo agricolo e alle appendici ad esso relative, la posizione dell’Unione sulle questioni oggetto delle decisioni del comitato misto per l’agricoltura di cui all’articolo 6, paragrafo 3, dell’accordo agricolo è adottata dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 15 del regolamento (CE) n. 510/2006.
Art. 4
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione4.
Fatto a Lussemburgo, il 20 ottobre 2011 Per il Consiglio Il presidente M. SAWICKI