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DECISIONE DEL CONSIGLIO del 20 ottobre 2011 relativa alla conclusione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea, da una parte, e l’Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall’altra, relativo all’ulteriore liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca e recante modifica dell’accordo euromediterraneo interinale di associazione relativo agli scambi e alla cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l’Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell’Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall’altra (2011/824/UE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l’approvazione del Parlamento europeo1,

Le relazioni fra l’Unione e l’Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza («l’Autorità palestinese») si fondano sull’accordo euromediterraneo interinale di associazione relativo agli scambi e alla cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l’Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell’autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall’altra2 («l’accordo interinale»), firmato nel febbraio 1997 e le cui disposizioni in materia commerciale sono entrate in vigore il 1o luglio 1997. La sua principale finalità è promuovere il commercio, gli investimenti e le relazioni economiche armoniose tra le parti ai fini di uno sviluppo economico sostenibile.

L’accordo interinale stabilisce accessi esenti da dazi ai mercati dell’Unione per i prodotti industriali palestinesi e una graduale eliminazione, in un periodo quinquennale, delle tariffe doganali sulle esportazioni dell’Unione verso i territori palestinesi occupati. Nell’accordo interinale è contemplata la possibilità di concedere all’Autorità palestinese ulteriori preferenze commerciali. L’articolo 12 dell’accordo interinale stabilisce che la Comunità e l’Autorità palestinese attuino progressivamente una maggiore liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli e della pesca, nell’interesse di entrambe le parti. L’articolo 14, paragrafo 2, dell’accordo interinale stabilisce che la Comunità e l’Autorità palestinese esaminano, in sede di comitato misto, la possibilità di accordarsi ulteriori concessioni.

Il piano d’azione della politica europea di prossimità (piano d’azione PEP) per l’Autorità palestinese, approvato nel maggio 2005 e successivamente prorogato, contiene anch’esso disposizioni relative alla graduale liberalizzazione degli scambi commerciali di prodotti agricoli e di prodotti della pesca.

Il programma euromediterraneo per l’agricoltura (tabella di marcia di Rabat), adottato dai ministri degli esteri euromediterranei il 28 novembre 2005, auspica di accelerare la liberalizzazione degli scambi commerciali di prodotti agricoli, di prodotti agricoli trasformati e di pesce e di prodotti della pesca. Lo scopo è la piena liberalizzazione di tali scambi commerciali entro il 2010, con l’eventuale esclusione di un numero circoscritto di prodotti sensibili.

In occasione dell’ultima riunione ministeriale euromediterranea sul commercio nel dicembre 2009, i ministri del commercio della regione euromediterranea si sono impegnati ad agevolare gli scambi dei prodotti palestinesi, come dichiarato nel documento «La tabella di marcia Euromed oltre il 2010». Nel 2010 i ministri del commercio hanno inoltre approvato un pacchetto completo di misure volte ad agevolare gli scambi di merci palestinesi con le controparti euromediterranee su base bilaterale e regionale.

I negoziati con l’Autorità palestinese riguardo ad una maggiore liberalizzazione degli scambi commerciali di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca si sono conclusi positivamente con la sigla dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea, da una parte, e l’Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall’altra, relativo all’ulteriore liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca e recante modifica dell’accordo euromediterraneo interinale di associazione relativo agli scambi e alla cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l’Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell’Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall’altra («l’accordo»), ai sensi della decisione 2011/248/UE del Consiglio3.

I territori palestinesi occupati governati dall’Autorità palestinese costituiscono uno Stato in fieri. Tali territori non sono pertanto elencati in alcuna classificazione della Nazioni unite e di conseguenza non sono ammessi a beneficiare del sistema di preferenze generalizzate4 dell’Unione.

L’Autorità palestinese rappresenta il più piccolo partner commerciale dell’Unione nella regione euromediterranea e pressoché a livello mondiale, con scambi di importo pari a 56,6 milioni di EUR nel 2009, dei quali la maggior parte è costituita dalle esportazioni in provenienza dall’UE, vale a dire 50,5 milioni di EUR. Le importazioni dell’Unione in provenienza dai territori dell’Autorità palestinese ammontano a soli 6,1 milioni di EUR nel 2009 e consistono essenzialmente in prodotti agricoli e prodotti agricoli trasformati (corrispondenti a circa il 70,1 % delle importazioni complessive dell’Unione). Nel 2009 l’Unione ha esportato prodotti agricoli per un valore pari a 1,7 milioni di EUR, prodotti agricoli trasformati per 3,3 milioni di EUR e infine 0,1 milioni di EUR di pesce e prodotti della pesca. Si prevede che lo sviluppo dell’economia della Cisgiordania e della Striscia di Gaza sarà stimolato da un’ulteriore apertura del mercato, grazie a un maggiore volume delle esportazioni, senza ripercussioni negative per l’Unione. Appare pertanto opportuno concedere ulteriori preferenze commerciali all’Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza migliorando l’accesso dei prodotti agricoli al mercato dell’Unione.

Conformemente al piano d’azione PEP il livello di ambizione delle relazioni fra l’Unione e l’Autorità palestinese dipenderà dalla forza dell’impegno di quest’ultima nei confronti dei valori comuni, nonché dalla capacità di quest’ultima di attuare le priorità convenute di comune accordo. L’Unione intende integrare la concessione di preferenze commerciali supplementari grazie a un pacchetto per l’assistenza tecnica in ambito commerciale che agevolerà ulteriormente la costruzione del futuro Stato palestinese.

L’ammissione al beneficio delle preferenze commerciali supplementari concesse dall’Unione è inoltre subordinata al rispetto, da parte dell’Autorità palestinese, delle pertinenti norme in materia di origine e delle procedure in materia, nonché all’offerta di un’efficace cooperazione e assistenza amministrativa all’Unione europea. Ogni violazione grave e sistematica di tali condizioni o altri accertamenti di frodi o irregolarità possono condurre all’adozione di misure da parte dell’Unione, secondo le procedure ad hoc di cui all’articolo 23 bis dell’accordo interinale.

Per definire la nozione di prodotti originari, di certificazione dell’origine e di metodi di cooperazione amministrativa, si applica il protocollo n. 3 dell’accordo interinale, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa.

Se le importazioni di prodotti agricoli, di prodotti agricoli trasformati, di pesce e di prodotti della pesca originari del territorio dell’Autorità palestinese aumentano tanto da provocare gravi distorsioni del mercato interno dell’Unione, quest’ultima dovrebbe poter adottare, se del caso, misure di salvaguardia ai sensi della presente decisione.

Il regime relativo alle importazioni adottato con l’accordo dovrebbe essere rinnovato sulla base delle condizioni fissate dal Consiglio e alla luce dell’esperienza acquisita grazie alla sua concessione. È pertanto opportuno limitarne la durata a dieci anni. Tuttavia, avuto riguardo per la situazione economica della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, le parti dovrebbero prorogare l’applicazione del trattamento senza dazi né contingenti, qualora ritengano che l’economia palestinese necessiti di un ulteriore periodo di transizione per essere pronta a partecipare ai negoziati finalizzati a nuove concessioni reciproche.

A cinque anni dalla data di entrata in vigore dell’accordo, l’Unione e l’Autorità palestinese dovrebbero incontrarsi per valutare la possibilità di accordarsi reciprocamente ulteriori concessioni permanenti relative agli scambi di prodotti agricoli, di prodotti agricoli trasformati, di pesce e prodotti della pesca, in conformità all’obiettivo dell’articolo 12 dell’accordo interinale. Nell’eventualità che i futuri sviluppi economici dei territori palestinesi occupati siano limitati e quindi la questione non appaia opportuna, detto incontro dovrebbe avvenire in una data successiva.

È opportuno concludere l’accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

È approvato, a nome dell’Unione, l’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea, da una parte, e l’Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall’altra, relativo all’ulteriore liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca e recante modifica dell’accordo euromediterraneo interinale di associazione relativo agli scambi e alla cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l’Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell’Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall’altra («l’accordo»). Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

Art. 2

Se l’Unione deve adottare una misura di salvaguardia per quanto riguarda i prodotti agricoli e del pesce e dei prodotti della pesca, in virtù dell’articolo 23 dell’accordo interinale di associazione, detta misura è adottata secondo le procedure di cui all’articolo 159, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)5, o all’articolo 30 del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura6. Per quanto riguarda i prodotti agricoli trasformati, tali misure di salvaguardia sono adottate secondo le procedure fissate, a seconda dei casi, dall’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 614/2009 del Consiglio, del 7 luglio 2009, che instaura un regime comune di scambi per l’ovoalbumina e la lattoalbumina7, o dall’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1216/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli8.

Art. 3

Il presidente del Consiglio designa la persona abilitata a procedere, a nome dell’Unione, al deposito dello strumento di approvazione previsto nell’accordo, al fine di esprimere il consenso dell’Unione a essere vincolata dallo stesso9.

Art. 4

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 20 ottobre 2011 Per il Consiglio Il presidente M. SAWICKI