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Decisione n. 1080/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia dell'Unione in caso di perdite dovute a prestiti e garanzie sui prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori dell’Unione e che abroga la decisione n. 633/2009/CE

Testo vigente

Art. 4 Paesi interessati

1. L’elenco dei paesi potenzialmente ammissibili al finanziamento della BEI a titolo della garanzia dell'Unione figura nell’allegato II. L’elenco dei paesi ammissibili al finanziamento della BEI a titolo della garanzia dell'Unione figura nell’allegato III e comprende solo i paesi elencati nell'allegato II. Per i paesi non elencati nell’allegato II, l’ammissibilità al finanziamento della BEI a titolo della garanzia dell'Unione è decisa caso per caso, secondo la procedura legislativa ordinaria.

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 5 riguardo a modifiche dell'allegato III. Le decisioni della Commissione sono adottate sulla base di una valutazione economica e politica globale, compresi gli aspetti relativi alla democrazia, ai diritti umani e alle libertà fondamentali, nonché le risoluzioni del Parlamento europeo e le decisioni e le conclusioni del Consiglio in materia. Gli atti delegati che modificano l'allegato III non incidono sulla copertura a titolo della garanzia dell'Unione delle operazioni di finanziamento della BEI firmate prima dell'entrata in vigore di tali atti delegati.

3. La garanzia dell'Unione copre soltanto le operazioni di finanziamento della BEI realizzate in paesi ammissibili che hanno concluso con la BEI un accordo quadro che stabilisce le condizioni giuridiche in base alle quali tali operazioni devono essere realizzate.

4. La garanzia dell'Unione non copre le operazioni di finanziamento della BEI in un determinato paese con il quale l’accordo su tali operazioni sia stato firmato dopo l’adesione di tale paese all’Unione.

Art. 5 Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 4 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal 30 ottobre 2011.

3. La delega di potere di cui all'articolo 4 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. L'atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 4 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Art. 6 Contributo delle operazioni di finanziamento della BEI alle politiche dell’Unione

1.

La Commissione elabora, di concerto con la BEI, orientamenti tecnici operativi regionali relativi ai finanziamenti della BEI ai sensi della presente decisione.

Gli orientamenti tecnici operativi regionali, volti a garantire che le operazioni di finanziamento della BEI vadano a sostegno delle politiche dell'Unione, sono coerenti con il più ampio quadro politico regionale dell'Unione definito nell'allegato IV. In particolare, gli orientamenti tecnici operativi regionali garantiranno che i finanziamenti della BEI ai sensi della presente decisione siano complementari alle politiche, ai programmi e agli strumenti corrispondenti dell'Unione nelle diverse regioni.

Nell'ambito dell'elaborazione di tali orientamenti, la Commissione e la BEI consulteranno il SEAE sulle questioni inerenti alle politiche, ove appropriato, e tengono conto delle risoluzioni del Parlamento europeo e delle decisioni e delle conclusioni del Consiglio in materia.

La Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio gli orientamenti, nonché ogni relativo aggiornamento degli stessi, non appena sia stabilito.

Nell’ambito del quadro stabilito dagli orientamenti tecnici operativi regionali, la BEI definisce le strategie di finanziamento corrispondenti e ne garantisce l’attuazione.

2. La coerenza tra le operazioni di finanziamento della BEI e gli obiettivi di politica esterna dell’Unione è soggetta a verifica conformemente all’articolo 11. Per facilitare tale verifica, la BEI elabora degli indicatori di prestazione relativi agli aspetti dei progetti finanziati attinenti allo sviluppo, all'ambiente e ai diritti umani, tenendo conto degli indicatori applicabili ai sensi della Dichiarazione di Parigi sull'efficacia degli aiuti. Gli indicatori relativi agli aspetti ambientali dei progetti dovrebbero includere criteri di «tecnologia pulita» che sono orientati in linea di principio all'efficienza energetica e alle tecnologie di riduzione delle emissioni.

3. Un’operazione di finanziamento della BEI non beneficia della garanzia dell'Unione qualora la Commissione dia parere negativo su tale operazione nel quadro della procedura prevista all’articolo 19 dello statuto della BEI.

4. In linea con gli obiettivi dell'Unione e con gli obiettivi internazionali in materia di lotta ai cambiamenti climatici, la BEI presenta entro il 31 dicembre 2012, in collaborazione con la Commissione, una strategia sulle modalità per aumentare in modo progressivo e costante nell'ambito del suo mandato esterno la percentuale di progetti che promuovono la riduzione delle emissioni di CO2 e per eliminare gradualmente il finanziamento dei progetti che pregiudicano il conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di clima.

5. Con riguardo ai requisiti supplementari introdotti dalla presente decisione, gli organi direttivi della BEI garantiscono un adeguamento graduale delle risorse della BEI, compreso il personale, per rispondere in modo adeguato ai requisiti stabiliti dalla presente decisione. È opportuno sfruttare le opportunità di un ulteriore miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia e ricercare attivamente le sinergie.

Art. 7 Valutazione della BEI sugli aspetti dei progetti relativi allo sviluppo

1.

La BEI esercita la diligenza dovuta e, se del caso e conformemente ai principi sociali e ambientali dell'Unione, impone che abbia luogo un'adeguata consultazione pubblica a livello locale sugli aspetti relativi allo sviluppo dei progetti che beneficiano della garanzia dell'Unione.

Le norme e le procedure interne della BEI includono le necessarie disposizioni in materia di valutazione dell’impatto ambientale e sociale dei progetti e degli aspetti relativi ai diritti umani, al fine di garantire che solo i progetti sostenibili dal punto di vista economico, finanziario, ambientale e sociale siano finanziati ai sensi della presente decisione.

Nella relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio, la Commissione include una valutazione su base aggregata della dimensione dello sviluppo nelle attività della BEI, fondandosi sulla diligenza dovuta esercitata riguardo ai progetti.

Se del caso, la valutazione include un’analisi delle modalità per rafforzare le capacità dei beneficiari dei finanziamenti della BEI in tutto il corso del progetto mediante l’assistenza tecnica.

2. Oltre alla valutazione ex ante degli aspetti relativi allo sviluppo, la BEI richiede ai promotori dei progetti di effettuare un controllo rigoroso durante la realizzazione del progetto fino al completamento, relativamente, fra l’altro, all’impatto del progetto sullo sviluppo, sull'ambiente e sui diritti umani. La BEI valuta le informazioni fornite dai promotori dei progetti. Ove possibile, il controllo della BEI include il controllo delle prestazioni degli intermediari finanziari a sostegno delle PMI. Ove possibile, i risultati del controllo sono resi pubblici.

3.

La BEI presenta alla Commissione relazioni annuali in cui valuta l'impatto stimato sullo sviluppo delle operazioni finanziate nel corso dell'anno.

Le relazioni si basano sugli indicatori di prestazione della BEI di cui all'articolo 6, paragrafo 2. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio le relazioni della BEI in materia di sviluppo nel quadro della presentazione delle relazioni annuali di cui all'articolo 11 e le mette a disposizione del pubblico affinché anche le parti interessate, tra cui la società civile e i paesi beneficiari, possano esprimere il proprio parere in merito.

Il Parlamento europeo discute sulle relazioni annuali, prendendo in considerazione le opinioni di tutte le parti interessate.

4. I requisiti di cui al presente articolo si applicano solo alle operazioni di finanziamento della BEI per le quali la domanda di finanziamento alla BEI è stata presentata dopo il 30 ottobre 2011 e che sono state firmate dopo il 1o gennaio 2012.

Art. 8 Cooperazione con la Commissione e il SEAE

1. La coerenza tra le azioni esterne della BEI e gli obiettivi di politica esterna dell’Unione è rafforzata al fine di massimizzare le sinergie tra i finanziamenti della BEI e le risorse di bilancio dell’Unione, in particolare mediante la definizione degli orientamenti tecnici operativi regionali di cui all’articolo 6, nonché un dialogo regolare e sistematico e un rapido scambio di informazioni su:

  1. a) i documenti strategici preparati dalla Commissione e/o il SEAE, secondo il caso, come i documenti di strategia per paese e per regione, i programmi indicativi, i piani di azione e i documenti di preadesione;

  2. b) i documenti di pianificazione strategica della BEI e la programmazione dei progetti;

  3. c) altri aspetti politici e operativi.

2. La cooperazione si effettua su base regionale, tenendo conto del ruolo della BEI e delle politiche dell’Unione in ogni regione.

Art. 9 Cooperazione con altre istituzioni finanziarie pubbliche

1. Le operazioni di finanziamento della BEI sono realizzate sempre più frequentemente, ove appropriato, in cooperazione con altre IFI o IFBE, al fine di massimizzare le sinergie, la cooperazione e l’efficacia e di assicurare una condivisione prudente e ragionevole dei rischi e condizioni coerenti applicabili ai progetti e ai settori, per ridurre al minimo l'eventuale duplicazione dei costi e superflue sovrapposizioni.

2. La cooperazione di cui al paragrafo 1 è agevolata tramite il coordinamento, realizzato in particolare nel contesto di protocolli di intesa o di altri quadri di cooperazione regionale dell’Unione, secondo il caso, tra la Commissione, la BEI e le principali IFI ed IFBE che operano nelle varie regioni, tenendo al contempo in considerazione le competenze del SEAE.

Art. 10 Copertura e condizioni di applicazione della garanzia dell'Unione

1. Per le operazioni di finanziamento della BEI concluse con uno Stato o garantite da uno Stato, e per altre operazioni di finanziamento della BEI concluse con autorità regionali o locali o con imprese o istituzioni pubbliche appartenenti e/o controllate dallo Stato, qualora tali altre operazioni di finanziamento della BEI si basino su una valutazione adeguata del rischio da parte della BEI che tenga conto della situazione del paese interessato in termini di rischio di credito, la garanzia dell'Unione copre tutti i pagamenti dovuti alla BEI ma da essa non ricevuti («garanzia globale»).

2. Ai fini del paragrafo 1, la Cisgiordania e la striscia di Gaza sono rappresentate dall’Autorità palestinese e il Kosovo6 è rappresentato dalla Missione delle Nazioni Unite in Kosovo o da un’amministrazione designata negli orientamenti tecnici operativi regionali di cui all’articolo 6.

3. Per le operazioni di finanziamento della BEI diverse da quelle indicate al paragrafo 1, la garanzia dell'Unione copre tutti i pagamenti dovuti alla BEI ma da essa non ricevuti quando il mancato pagamento è determinato dal verificarsi di uno dei seguenti rischi politici («garanzia per i rischi politici»):

  1. a) non trasferibilità della valuta;

  2. b) espropriazione;

  3. c) eventi bellici o disordini civili;

  4. d) denegata giustizia in caso di violazione di contratto.

4. La BEI, in consultazione con la Commissione, elabora una politica di stanziamenti chiara e trasparente per decidere le fonti di finanziamento delle operazioni che sono ammissibili per la copertura a titolo della garanzia dell'Unione, sia per i finanziamenti erogati dalla BEI a proprio rischio.

5. Quando si ricorre alla garanzia dell'Unione, la BEI assegna all'Unione i diritti pertinenti conformemente all'accordo di cui all'articolo 13, paragrafo 2.

Art. 11 Relazione e contabilità annuali

1.

Ogni anno la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sulle operazioni di finanziamento della BEI realizzate ai sensi della presente decisione. La relazione include una valutazione delle operazioni di finanziamento della BEI a livello di progetto, settore, paese e regione, nonché una valutazione del contributo di tali operazioni di finanziamento al conseguimento degli obiettivi strategici e di politica esterna dell’Unione. La relazione offre un quadro dei progetti in corso a livello aggregato.

La relazione valuta, in particolare, la conformità delle operazioni di finanziamento della BEI con la presente decisione, prendendo in considerazione gli orientamenti tecnici operativi regionali di cui all’articolo 6, e include delle sezioni relative al valore aggiunto per il conseguimento degli obiettivi politici dell’Unione, alla valutazione dell'impatto stimato sullo sviluppo a livello aggregato e alla misura in cui la BEI ha tenuto conto della sostenibilità ambientale e sociale nell'elaborazione e nel monitoraggio dei progetti finanziati, nonché alla cooperazione con la Commissione e altre IFI ed IFBE, incluso il cofinanziamento.

La relazione contiene, in particolare, una ripartizione di tutte le risorse finanziarie dell'Unione utilizzate in combinazione con i finanziamenti della BEI e di altri donatori, e fornisce in tal modo un quadro dell'esposizione finanziaria delle operazioni di finanziamento realizzate ai sensi della presente decisione. Essa comprende, inoltre, una sezione specifica dedicata alla valutazione dettagliata delle misure adottate dalla BEI per conformarsi all'articolo 1, paragrafo 2.

2. La BEI continua a presentare al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione tutte le relazioni di valutazione indipendente sui risultati concreti raggiunti dalle attività specifiche della BEI nel quadro dei mandati esterni.

3. Ai fini del paragrafo 1, la BEI presenta alla Commissione relazioni annuali sulle operazioni di finanziamento della BEI realizzate ai sensi della presente decisione, a livello di progetto, settore, paese e regione, e sul conseguimento degli obiettivi di politica esterna e strategici dell’Unione, ivi compresa la cooperazione con la Commissione, con altre IFI ed IFBE, nonché una relazione concernente la valutazione dell'impatto sullo sviluppo di cui all'articolo 7. I protocolli d'intesa tra la BEI e altre IFI o IFBE concernenti la realizzazione di operazioni di finanziamento ai sensi della presente decisione sono resi pubblici o, nel caso in cui ciò non fosse possibile, sono notificati al Parlamento europeo e al Consiglio nel quadro della relazione annuale della Commissione di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

4. La BEI fornisce alla Commissione i dati statistici, finanziari e contabili relativi a ogni operazione di finanziamento della BEI e qualsiasi altra informazione necessaria per consentire alla Commissione di adempiere ai suoi obblighi di informazione o rispondere alle richieste della Corte dei conti e un certificato di un revisore dei conti sulle esposizioni in essere delle operazioni di finanziamento della BEI.

5. Ai fini contabili e di informazione della Commissione in merito ai rischi coperti dalla garanzia globale, come definita all'articolo 10, paragrafo 1, la BEI fornisce alla Commissione la valutazione dei rischi della BEI e le informazioni relative alla classificazione delle operazioni di finanziamento della BEI con mutuatari o debitori garantiti diversi dagli Stati.

6. La BEI fornisce le informazioni di cui ai paragrafi 3, 4 e 5 a proprie spese.

7. La BEI mette a disposizione del pubblico anche le informazioni di cui ai paragrafi 3 e 4, in termini generali e ad eccezione delle informazioni riservate.

8. Le informazioni in merito all'eventuale copertura di un progetto a titolo della garanzia dell'Unione sono incluse nella sintesi del progetto pubblicata nel sito internet della BEI dopo la fase di approvazione.

9. Nella sua relazione annuale la BEI inserisce una valutazione di controllo del funzionamento del protocollo d'intesa con il Mediatore europeo nella misura in cui tale protocollo riguarda le operazioni di finanziamento della BEI previste dalla presente decisione.

10. Laddove opportuno, i requisiti di cui ai paragrafi 1 e 3 si applicano solo alle operazioni di finanziamento della BEI per le quali la domanda di finanziamento alla BEI è presentata dopo il 30 ottobre 2011 e che sono state firmate dopo il 1o gennaio 2012.

Art. 12 Giurisdizioni non cooperative

Nelle sue operazioni di finanziamento la BEI non ammette alcuna attività esercitata a fini illegali, tra cui il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo, la frode e l'evasione fiscali. In particolare, la BEI non partecipa ad alcuna operazione di finanziamento attuata in un paese ammissibile tramite una giurisdizione non cooperativa straniera, identificata come tale dall'OCSE, dalla Task force «Azione finanziaria» o da altre organizzazioni internazionali competenti.

Art. 13 Recupero dei pagamenti effettuati dalla Commissione

1. Se la Commissione effettua un pagamento a titolo della garanzia dell'Unione, la BEI procede, a nome e per conto della Commissione, al recupero dei crediti per gli importi pagati.

2. Al più tardi alla data della conclusione dell’accordo di garanzia di cui all’articolo 14, la Commissione e la BEI concludono un accordo che stabilisce in dettaglio le disposizioni e le procedure relative al recupero dei crediti.

3. Nell'interesse della trasparenza, la Commissione mette a disposizione del pubblico nel suo sito Internet informazioni specifiche relative a tutti i casi di recupero nel quadro dell'accordo di garanzia di cui all'articolo 14, salvo ove la riservatezza sia di applicazione.

Art. 14 Accordo di garanzia

La Commissione e la BEI concludono un accordo di garanzia che stabilisce in dettaglio le disposizioni e le procedure relative alla garanzia dell'Unione e ne informano il Parlamento europeo.

Art. 15 Revisione contabile della Corte dei conti

La garanzia dell'Unione e i pagamenti e i recuperi effettuati a titolo della stessa imputabili al bilancio generale dell'Unione europea sono sottoposti a revisione contabile della Corte dei conti.

Art. 16 Riesame

La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta, come appropriato, per istituire una garanzia dell'Unione nell’ambito del prossimo quadro finanziario pluriennale.

Art. 17 Relazione finale

Entro il 31 ottobre 2014 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione finale sull'applicazione della presente decisione.

Art. 19 Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Strasburgo, il 25 ottobre 2011 Per il Parlamento europeo Il presidente J. Buzek Per il Consiglio Il presidente M. Dowgielewicz