Decisione del Consiglio del 27 ottobre 2011 sulla posizione che l’Unione europea deve adottare all’interno del comitato per il commercio istituito dall’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall’altra, rispetto all’adozione del regolamento interno del comitato per il commercio e alla compilazione di un elenco di quindici arbitri (2011/722/UE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 91, l’articolo 100, paragrafo 2, e l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
Il 23 aprile 2007 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un accordo di libero scambio con la Repubblica di Corea a nome dell’Unione europea e dei suoi Stati membri.
Tali negoziati sono stati portati a termine e l’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall’altra1 («l’accordo») è stato firmato il 6 ottobre 2010.
A norma dell’articolo 15.10, paragrafo 5, dell’accordo, l’accordo è stato applicato in via provvisoria a partire dal 1o luglio 2011, in attesa che siano espletate le procedure necessarie alla sua conclusione.
L’articolo 15.1 dell’accordo istituisce un comitato per il commercio incaricato, tra l’altro, di assicurare il buon funzionamento dell’accordo.
L’articolo 15.1, paragrafo 4, lettera f), dell’accordo prevede che il comitato per il commercio possa adottare il proprio regolamento interno.
L’articolo 14.18 dell’accordo prevede che il comitato per il commercio, entro sei mesi dall’entrata in vigore o dall’applicazione provvisoria dell’accordo, compili un elenco di quindici persone per esercitare la funzione di arbitro.
L’Unione dovrebbe determinare la posizione da adottare rispetto all’adozione del regolamento interno del comitato per il commercio e alla compilazione dell’elenco di arbitri,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La posizione che l’Unione deve adottare all’interno del comitato per il commercio istituito dall’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall’altra, rispetto all’adozione del regolamento interno del comitato per il commercio e alla compilazione di un elenco di quindici persone per esercitare la funzione di arbitro si basa sui progetti di decisioni del comitato per il commercio acclusi alla presente decisione.
Art. 2
La delegazione della parte UE all’interno del comitato per il commercio è composta, conformemente alla ripartizione delle competenze stabilita a norma del trattato, da rappresentanti della Commissione e degli Stati membri, che operano nell’ambito delle loro rispettive competenze, quali discendono dai trattati.
Art. 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 27 ottobre 2011 Per il Consiglio Il presidente J. Miller