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Decisione del Consiglio del 27 ottobre 2011 relativa alla conclusione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Nuova Zelanda ai sensi dell’articolo XXIV:6 e dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 sulla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania nel quadro della loro adesione all’Unione europea (2011/767/UE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, considerando quanto segue:

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l’approvazione del Parlamento europeo,

Il 29 gennaio 2007 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad aprire negoziati con alcuni altri membri dell’Organizzazione mondiale del commercio ai sensi dell’articolo XXIV:6 dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994, nel quadro dell’adesione all’Unione europea della Repubblica di Bulgaria e della Romania.

I negoziati sono stati condotti dalla Commissione nel quadro delle direttive di negoziato adottate dal Consiglio.

Tali negoziati si sono conclusi e il 7 settembre 2010 è stato siglato l’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Nuova Zelanda ai sensi dell’articolo XXIV:6 e dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 sulla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania nel quadro della loro adesione all’Unione europea ("l’accordo").

L’accordo è stato firmato a nome dell’Unione il 28 aprile 2011, fatta salva la sua conclusione in una data successiva, a norma della decisione 2011/255/UE del Consiglio [1].

È opportuno approvare l’accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

È approvato a nome dell’Unione l’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Nuova Zelanda ai sensi dell’articolo XXIV:6 e dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 sulla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania nel quadro della loro adesione all’Unione europea ("l’accordo").

Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

Art. 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la o le persone abilitate a provvedere, a nome dell’Unione, alla notifica di cui all’accordo [2].

Art. 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 27 ottobre 2011 Per il Consiglio Il presidente J. Miller [1] GU L 110 del 29.4.2011, pag. 12. [2] La data di entrata in vigore dell’accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio. -------------------------------------------------- Accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Nuova Zelanda ai sensi dell’articolo XXIV:6 e dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 sulla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania nel quadro della loro adesione all’Unione europea A. Lettera dell’Unione Signor …, In seguito ai negoziati svoltisi ai sensi dell’articolo XXIV:6 e dell’articolo XVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 sulla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania nel quadro della loro adesione all’Unione europea, ho l’onore di proporre quanto segue: 1. L’Unione europea integrerà nel suo elenco, per il territorio doganale dell’Unione europea a 27 membri, le concessioni contenute nell’elenco dell’Unione europea a 25 membri, con le seguenti modifiche: aumento di 400 tonnellate (peso carcassa) del contingente tariffario UE "carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate" assegnato alla Nuova Zelanda, mantenendo l’attuale dazio contingentale dello 0 %; introduzione di un’assegnazione erga omnes di 200 tonnellate (peso carcassa) per il contingente tariffario UE "carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate", mantenendo l’attuale dazio contingentale dello 0 %; adeguamento del contingente tariffario UE "animali vivi della specie ovina, esclusi i riproduttori di razza pura", con un dazio contingentale del 10 %, sopprimendo le assegnazioni di 1010 tonnellate (Romania) e 4255 tonnellate (Bulgaria); adeguamento del contingente tariffario UE "carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate", con un dazio contingentale dello 0 %, sopprimendo le assegnazioni di 75 tonnellate (Romania) e 1250 tonnellate (Bulgaria); modifica nell’elenco OMC dell’UE della denominazione del contingente tariffario UE di 1300 tonnellate "carni bovine di alta qualità", che diventa "carni di alta qualità di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate. Paese fornitore Nuova Zelanda. L’ammissione a fruire del contingente è subordinata alle condizioni stabilite nelle pertinenti disposizioni UE". 2. L’Unione europea sostituisce nei regolamenti di attuazione di questo contingente la definizione della carne bovina di alta qualità con la seguente: "Tagli di carni bovine selezionate derivate da manzi e giovenche esclusivamente allevati al pascolo, di peso carcassa non superiore a 370 chilogrammi. Le carcasse sono classificate A, L, P, T o F, rifilate fino a uno spessore del grasso P o inferiore e con muscolatura di classe 1 o 2 secondo il sistema di classificazione delle carcasse del New Zealand Meat Board". 3. La Nuova Zelanda accetta l’approccio dell’Unione europea al "netting-out" dei contingenti tariffari come modo per adeguare gli obblighi dell’UE a 25 e quelli della Repubblica di Bulgaria e della Romania a seguito del recente allargamento dell’Unione europea. 4. Consultazioni in merito alle questioni di cui sopra possono aver luogo in ogni momento su richiesta di una delle parti. La prego di confermarmi l’accordo del Suo governo sul contenuto della presente lettera. In caso affermativo, la presente lettera e la Sua conferma costituiranno congiuntamente un accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Nuova Zelanda (l’"accordo"). L’Unione europea e la Nuova Zelanda si notificano reciprocamente l’avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per l’entrata in vigore dell’accordo. L’accordo entra in vigore 14 giorni dopo la data di ricevimento dell’ultima notifica. Voglia accettare, Signor …, i sensi della mia alta considerazione. Per l’Unione europea B. Lettera della Nuova Zelanda Signor …, Accuso ricevuto della Sua lettera in data odierna, del seguente tenore: "In seguito ai negoziati svoltisi ai sensi dell’articolo XXIV:6 e dell’articolo XVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 sulla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania nel quadro della loro adesione all’Unione europea, ho l’onore di proporre quanto segue: 1. L’Unione europea integrerà nel suo elenco, per il territorio doganale dell’Unione europea a 27 membri, le concessioni contenute nell’elenco dell’Unione europea a 25 membri, con le seguenti modifiche: aumento di 400 tonnellate (peso carcassa) del contingente tariffario UE "carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate" assegnato alla Nuova Zelanda, mantenendo l’attuale dazio contingentale dello 0 %; introduzione di un’assegnazione erga omnes di 200 tonnellate (peso carcassa) per il contingente tariffario UE "carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate", mantenendo l’attuale dazio contingentale dello 0 %; adeguamento del contingente tariffario UE "animali vivi della specie ovina, esclusi i riproduttori di razza pura", con un dazio contingentale del 10 %, sopprimendo le assegnazioni di 1010 tonnellate (Romania) e 4255 tonnellate (Bulgaria); adeguamento del contingente tariffario UE "carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate", con un dazio contingentale dello 0 %, sopprimendo le assegnazioni di 75 tonnellate (Romania) e 1250 tonnellate (Bulgaria); modifica nell’elenco OMC dell’UE della denominazione del contingente tariffario UE di 1300 tonnellate "carni bovine di alta qualità", che diventa "carni di alta qualità di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate. Paese fornitore Nuova Zelanda. L’ammissione a fruire del contingente è subordinata alle condizioni stabilite nelle pertinenti disposizioni UE". 2. L’Unione europea sostituisce nei regolamenti di attuazione di questo contingente la definizione della carne bovina di alta qualità con la seguente: "Tagli di carni bovine selezionate derivate da manzi e giovenche esclusivamente allevati al pascolo, di peso carcassa non superiore a 370 chilogrammi. Le carcasse sono classificate A, L, P, T o F, rifilate fino a uno spessore del grasso P o inferiore e con muscolatura di classe 1 o 2 secondo il sistema di classificazione delle carcasse del New Zealand Meat Board". 3. La Nuova Zelanda accetta l’approccio dell’Unione europea al "netting-out" dei contingenti tariffari come modo per adeguare gli obblighi dell’UE a 25 e quelli della Repubblica di Bulgaria e della Romania a seguito del recente allargamento dell’Unione europea. 4. Consultazioni in merito alle questioni di cui sopra possono aver luogo in ogni momento su richiesta di una delle parti. La prego di confermarmi l’accordo del Suo governo sul contenuto della presente lettera. In caso affermativo, la presente lettera e la Sua conferma costituiranno congiuntamente un accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Nuova Zelanda (l’"accordo"). L’Unione europea e la Nuova Zelanda si notificano reciprocamente l’avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per l’entrata in vigore dell’accordo. L’accordo entra in vigore 14 giorni dopo la data di ricevimento dell’ultima notifica". Ho l’onore di comunicarLe l’accordo del mio governo su quanto precede. Voglia accettare signor i sensi della mia più alta considerazione. Per il governo della Nuova Zelanda --------------------------------------------------