Decisione di esecuzione della Commissione del 9 novembre 2011 relativa a un contributo finanziario dell’Unione agli interventi urgenti di lotta contro l’afta epizootica in Bulgaria nel 2011 [notificata con il numero C(2011) 7993] (Il testo in lingua bulgara è il solo facente fede) (2011/730/UE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
vista la decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario1, in particolare l’articolo 14,
L’afta epizootica è una malattia virale altamente contagiosa degli artiodattili selvatici e domestici con gravi conseguenze per la redditività dell’allevamento di bestiame che perturba gli scambi all’interno dell’Unione e le esportazioni verso paesi terzi.
In caso di comparsa di un focolaio di afta epizootica esiste il rischio che l’agente patogeno si diffonda in altre aziende che detengono animali di specie suscettibili non solo all’interno dello Stato membro interessato, ma anche in altri Stati membri e paesi terzi attraverso il movimento di animali suscettibili vivi o di prodotti derivati.
La direttiva 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l’afta epizootica, che abroga la direttiva 85/511/CEE e le decisioni 89/531/CEE e 91/665/CEE e recante modifica della direttiva 92/46/CEE2, stabilisce le misure che gli Stati membri sono tenuti ad applicare con urgenza in caso di comparsa di un focolaio per impedire l’ulteriore diffusione del virus.
La decisione 2009/470/CE fissa le procedure che disciplinano il contributo finanziario dell’Unione a favore di azioni veterinarie specifiche, compresi gli interventi d’urgenza. A norma dell’articolo 14, paragrafo 2, di tale decisione, gli Stati membri beneficeranno di un contributo finanziario volto a coprire i costi di alcune misure di eradicazione dell’afta epizootica.
L’articolo 14, paragrafo 4, della decisione 2009/470/CE regola la percentuale della spesa sostenuta dagli Stati membri che può essere finanziata dal contributo finanziario dell’Unione.
Il versamento del contributo finanziario dell’Unione a favore di interventi urgenti volti all’eradicazione dell’afta epizootica è disciplinato dalle norme di cui al regolamento (CE) n. 349/2005 della Commissione, del 28 febbraio 2005, che stabilisce norme sul finanziamento comunitario degli interventi urgenti e della lotta contro certe malattie animali ai sensi della decisione 90/424/CEE del Consiglio3.
In Bulgaria nei primi sei mesi del 2011 si sono manifestati focolai di afta epizootica. La Bulgaria ha adottato misure a norma della direttiva 2003/85/CE per combattere tali focolai.
Le autorità della Bulgaria hanno potuto dimostrare, grazie a relazioni inviate al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e a una continua trasmissione di informazioni sugli sviluppi della situazione, di aver efficacemente applicato le misure di lotta di cui alla direttiva 2003/85/CE.
Le autorità della Bulgaria hanno pertanto adempiuto agli obblighi tecnici e amministrativi riguardo alle misure di cui all’articolo 14, paragrafo 2, della decisione 2009/470/CE e all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 349/2005.
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1 Contributo finanziario dell’Unione alla Bulgaria
1. La Bulgaria può beneficiare di un contributo finanziario dell’Unione a copertura dei costi sostenuti nei primi sei mesi del 2011 da tale Stato membro per l’adozione delle misure volte a combattere l’afta epizootica di cui all’articolo 14, paragrafi 2 e 4, della decisione 2009/470/CE.
2. Il contributo finanziario dell’Unione è pari al 60 % (sessanta percento) della spesa ammissibile totale.
3. L’importo del contributo finanziario di cui al paragrafo 1 è fissato con una decisione successiva da adottare secondo la procedura di cui all’articolo 40, paragrafo 2, della decisione 2009/470/CE.
Art. 2 Destinatari
La Repubblica di Bulgaria è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 2011 Per la Commissione John Dalli Membro della Commissione