Decisione del Consiglio del 14 novembre 2011 relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria del protocollo concordato tra l’Unione europea e la Repubblica di Guinea-Bissau che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca in vigore tra le due parti (2011/885/UE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
Il 17 marzo 2008 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 241/2008 relativo alla conclusione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau1 («accordo di partenariato»).
Il protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dal suddetto accordo di partenariato è giunto a scadenza il 15 giugno 2011.
L’Unione ha negoziato con la Repubblica di Guinea-Bissau («Guinea-Bissau») un nuovo protocollo che conferisce alle navi dell’UE possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Guinea-Bissau in materia di pesca («protocollo»).
Al termine dei negoziati, il protocollo è stato siglato il 15 giugno 2011.
Al fine di garantire il proseguimento delle attività di pesca delle navi dell’UE, l’articolo 14 del protocollo prevede l’applicazione del protocollo a titolo provvisorio a decorrere dal 16 giugno 2011.
È opportuno firmare e applicare a titolo provvisorio il protocollo, in attesa che siano terminate le procedure necessarie alla sua conclusione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La firma del protocollo concordato tra l’Unione europea e la Guinea-Bissau che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca in vigore tra le due parti è autorizzata a nome dell’Unione, con riserva della conclusione di tale protocollo («protocollo»).
Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.
Art. 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo a nome dell’Unione.
Art. 3
Il protocollo è applicato su base provvisoria a decorrere dal 16 giugno 2011, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione.
Art. 4
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 2011 Per il Consiglio Il presidente M. Sawicki