Decisione n. 1219/2011/ES del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 novembre 2011 relativa alla sottoscrizione, da parte dell’Unione europea, di ulteriori azioni del capitale della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) a seguito della decisione relativa all’aumento di capitale
Testo vigente
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 212,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria1,
Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, dell’accordo che istituisce la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo2 (BERS), i governatori della Banca, nel corso dell’assemblea annuale svoltasi a Zagabria il 14 e 15 maggio 2010, hanno deciso con le risoluzioni n. 1263 e 1284 un aumento pari a 10 miliardi di EUR dello stock di capitale autorizzato della BERS per mantenere un livello di capitale adeguato a sostenere nel medio termine un ragionevole livello di attività nei suoi paesi di operazioni entro i limiti previsti dallo statuto.
Precedentemente alle suddette risoluzioni il capitale della BERS era stabilito a 20 miliardi di EUR, dei quali l’Unione aveva sottoscritto 60000 azioni, di un valore nominale di 10000 EUR ciascuna.
Ai sensi della risoluzione n. 126, lo stock di capitale autorizzato della BERS è aumentato di 100000 azioni versate e per ogni membro è emesso un numero di azioni intere, arrotondato per difetto, proporzionale alla sua attuale partecipazione. Il versamento della quota dell’aumento di capitale avviene attraverso l’inclusione nel capitale di parte delle riserve generali non vincolate della BERS. La presente decisione pertanto non ha alcuna incidenza diretta sul bilancio dell’Unione. Tutti gli azionisti della BERS hanno ricevuto automaticamente azioni versate in proporzione alle rispettive partecipazioni, senza la necessità di dover prendere ulteriori iniziative procedurali. Di conseguenza, all’Unione sono state conferite 3031 nuove azioni, di un valore nominale di 10000 EUR ciascuna, che portano il numero di azioni versate dell’Unione a 63031.
In base alla risoluzione n. 128, lo stock di capitale autorizzato della BERS dovrebbe essere aumentato di 900000 azioni a chiamata, di un valore nominale di 10000 EUR ciascuna, che potranno essere rimborsate. Ogni membro dovrebbe avere diritto a sottoscrivere, alla pari, un numero di azioni interamente a chiamata fino a, ma non oltre, il 42,857 % del numero di azioni possedute da tale membro immediatamente prima della data di entrata in vigore dell’aumento di capitale. L’Unione ha quindi diritto di sottoscrivere fino a 27013 azioni a chiamata entro il 31 dicembre 2011.
Ai sensi della risoluzione n. 128, l’uso del capitale della BERS dovrebbe essere monitorato conformemente alla quarta revisione delle risorse di capitale (CRR4) per il periodo 2011-2015 (il periodo CRR4). Il Consiglio dei governatori della BERS potrebbe decidere nel 2015, nel quadro della CRR4, che parte del capitale a chiamata non utilizzato potrebbe essere rimborsato a condizioni specifiche da stabilire nel 2015. Ai sensi della risoluzione n. 128, il Consiglio dei governatori della BERS ha stabilito che tale rimborso di azioni a chiamata sarà automatico e applicabile a tutti i membri della BERS che avranno sottoscritto tali azioni autorizzate da detta risoluzione. In tale situazione, la Commissione prenderebbe atto della risoluzione del Consiglio dei governatori e l’applicherebbe.
La presente decisione dovrebbe potenziare la capacità della BERS di aumentare le sue attività nei paesi di operazione, fornendo così una valida assistenza alle economie di tali paesi in periodi di difficoltà economica. È opportuno che l’Unione sottoscriva tali ulteriori azioni per conseguire i propri obiettivi nel settore delle relazioni economiche esterne e mantenere il proprio diritto di voto all’interno della BERS.
L’aumento del capitale a chiamata previsto dalla presente decisione contribuisce a preservare l’accesso della BERS ai mercati finanziari.
La Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo e al Consiglio, entro la fine del periodo CRR4, una relazione di valutazione dell’efficacia dell’attuale sistema di istituzioni pubbliche europee di finanziamento che promuovono gli investimenti nell’Unione e nei paesi vicini. La relazione dovrebbe includere raccomandazioni sulla cooperazione tra le rispettive banche nonché l’ottimizzazione e il coordinamento delle loro attività, come auspicato dal Parlamento europeo nella sua risoluzione del 25 marzo 2009 sulle relazioni annuali 2007 della Banca europea per gli investimenti e della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo5.
Nei paesi d’intervento comune al di fuori dell’Unione, la BERS dovrebbe essere incoraggiata ad approfondire la cooperazione con le altre istituzioni finanziarie pubbliche europee, tramite accordi quali il «protocollo d’intesa tripartito tra la Commissione europea, la Banca europea per gli investimenti assieme al Fondo europeo per gli investimenti, e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo nell’ambito della cooperazione al di fuori dell’Unione europea», che consente alle banche di agire in modo complementare facendo affidamento sui rispettivi vantaggi comparativi.
La sopravvenienza passiva connessa alla parte a chiamata del capitale sottoscritto si riflette nella linea p.m. 01 03 01 02 del bilancio dell’Unione: «Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo — Quota a chiamata del capitale sottoscritto».
I rappresentanti dell’Unione in seno agli organi direttivi della BERS dovrebbero incoraggiare quest’ultima a: continuare ad applicare le migliori prassi in materia di gestione bancaria prudenziale, in modo da: salvaguardare la sua solida posizione patrimoniale; intervenire in settori in linea con i principali obiettivi della strategia Europa 2020, al fine di rafforzare la coerenza politica complessiva dell’azione esterna dell’Unione; sviluppare ulteriormente gli strumenti finanziari, sulla base del cofinanziamento tra il bilancio dell’Unione e quello della BERS, così contribuendo al conseguimento degli obiettivi dell’Unione e tenendo conto, nel contempo, del fatto che tale cooperazione dovrebbe essere accompagnata da un controllo efficace e dalla visibilità dei fondi pubblici dell’Unione; e fornire sul sito web della BERS informazioni appropriate riguardanti i beneficiari, l’impatto delle sue operazioni d’intermediazione finanziaria e le valutazioni dei progetti.
Il governatore della BERS per l’Unione dovrebbe riferire annualmente al Parlamento europeo in merito alla promozione degli obiettivi dell’Unione, prestando particolare attenzione all’azione esterna dell’Unione di cui all’articolo 21 del trattato sull’Unione europea, alla strategia Europa 2020, e all’aumento considerevole del trasferimento di tecnologie per le energie rinnovabili e l’efficienza energetica.
I rappresentanti dell’Unione in seno agli organi direttivi della BERS dovrebbero fare il possibile per evitare la partecipazione della BERS a qualsiasi operazione attuata nei paesi in cui essa opera, tramite una giurisdizione straniera non cooperativa, caratterizzata in particolare da una tassazione nulla o meramente nominale, dall’assenza di uno scambio di informazioni efficace con le autorità fiscali straniere e da una scarsa trasparenza nelle disposizioni legislative, giuridiche o amministrative, ovvero quale identificata dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici o dal gruppo di azione finanziaria internazionale,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
L’Unione sottoscrive 27013 ulteriori azioni a chiamata della BERS del valore di 10000 EUR ciascuna ai sensi della risoluzione n. 128 del Consiglio dei governatori, il cui testo è accluso alla presente decisione.
Art. 2
Il governatore della BERS per l’Unione deposita il necessario strumento di sottoscrizione a nome dell’Unione.
Art. 3
Il governatore della BERS per l’Unione riferisce annualmente al Parlamento europeo in merito all’uso del capitale, alle misure atte a garantire la trasparenza delle operazioni della BERS condotte mediante intermediari finanziari, al modo in cui la BERS ha contribuito agli obiettivi dell’Unione, all’assunzione di rischi e all’efficacia nell’ottenimento di finanziamenti aggiuntivi dal settore privato, e in merito alla cooperazione tra la Banca europea per gli investimenti e la BERS al di fuori dell’Unione.
Art. 4
La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Strasburgo, il 16 novembre 2011 Per il Parlamento europeo Il presidente J. Buzek Per il Consiglio Il presidente W. Szczuka