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Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 novembre 2011 sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, a norma del punto 28 dell’accordo interistituzionale, del 17 maggio 2006, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2010/020 IE/Construction 43, presentata dall’Irlanda) (2011/773/UE)

Testo vigente

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto l’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria1, e in particolare il punto 28,

visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione2, in particolare l’articolo 12, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato istituito per fornire sostegno supplementare ai lavoratori in esubero che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali dovuti alla globalizzazione e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.

L’ambito di applicazione del FEG è stato ampliato e a partire dal 1o maggio 2009 è possibile chiedere un sostegno per i lavoratori licenziati in conseguenza diretta della crisi finanziaria ed economica mondiale.

L’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 consente di mobilitare il FEG nei limiti di un importo annuo massimo di 500 milioni di EUR.

Il 9 giugno 2010 l’Irlanda ha presentato una domanda di mobilitazione del FEG, in relazione agli esuberi in 1560 imprese operanti nella divisione 43 della NACE rev. 2 («Lavori di costruzione specializzati») nelle regioni NUTS II Border, Midlands and Western (IE01) e Southern and Eastern (IE02) e integrandola con ulteriori informazioni fino al 17 giugno 2011. La domanda è conforme ai requisiti per la determinazione dei contributi finanziari stabiliti all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1927/2006. La Commissione propone quindi di stanziare un importo pari a 21664148 EUR.

Occorre pertanto procedere alla mobilitazione del FEG per fornire un contributo finanziario in relazione alla domanda presentata dall’Irlanda,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

Nel quadro del bilancio generale dell’Unione europea stabilito per l’esercizio 2011, una somma pari a 21644148 EUR in stanziamenti d’impegno e di pagamento è mobilitata nell’ambito del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione.

Art. 2

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Strasburgo, il 16 novembre 2011 Per il Parlamento europeo Il presidente J. Buzek Per il Consiglio Il presidente W. Szczuka