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Decisione di esecuzione della Commissione del 23 novembre 2011 relativa all’assegnazione alla Spagna e alla Francia di giorni aggiuntivi in mare nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa, ad eccezione del Golfo di Cadice [notificata con il numero C(2011) 8303] (I testi in lingua francese e spagnola sono i soli facenti fede) (2011/760/UE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) n. 57/2011 del Consiglio, del 18 gennaio 2011, che stabilisce, per il 2011, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’UE e, per le navi dell’UE1, in determinate acque non UE, in particolare i punti 7.1, 7.3 e 7.6 dell’allegato IIB,

Il punto 5.1 dell’allegato IIB del regolamento (UE) n. 57/2011 specifica il numero massimo di giorni in cui le navi dell’Unione europea di lunghezza fuoritutto pari o superiore a 10 metri, che detengono a bordo attrezzi regolamentati (reti da traino regolamentate, sciabiche danesi e attrezzi di tipo analogo aventi maglie di dimensione pari o superiore a 32 mm, reti da posta derivanti con maglie di dimensione pari o superiore a 60 mm o palangari di fondo), possono essere presenti nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa, ad eccezione del Golfo di Cadice, dal 1o febbraio 2011 al 31 gennaio 2012.

Il punto 7.1 dell’allegato IIB del regolamento (UE) n. 57/2011 autorizza la Commissione ad assegnare un numero aggiuntivo di giorni in mare in cui una nave può essere autorizzata dal proprio Stato membro di bandiera a trovarsi nella zona detenendo a bordo uno degli attrezzi regolamentati, sulla base delle cessazioni definitive delle attività di pesca avvenute tra il 1o febbraio 2010 e il 31 gennaio 2011.

Il punto 7.6 dell’allegato IIB del regolamento (UE) n. 57/2011 consente alla Commissione di assegnare eccezionalmente a uno Stato membro un numero aggiuntivo di giorni nel periodo di gestione 2011 sulla base delle cessazioni definitive delle attività di pesca avvenute tra il 1o febbraio 2004 e il 31 gennaio 2010 e per le quali non sia stata precedentemente presentata una domanda di giorni aggiuntivi.

Il 3 e 21 giugno 2011 la Spagna ha presentato richieste conformemente al punto 7.2 dell’allegato suddetto, compresi i dati da cui risulta che otto pescherecci hanno definitivamente cessato le attività tra il 1o febbraio 2004 e il 31 gennaio 2010 e tre pescherecci hanno definitivamente cessato le attività tra il 1o febbraio 2010 e il 31 gennaio 2011, e che per tali cessazioni non è stata precedentemente presentata una domanda di giorni aggiuntivi. Sulla base dei dati trasmessi e tenuto conto del metodo di calcolo di cui al secondo comma del punto 7.1 del suddetto allegato, occorre essere assegnare alla Spagna 9 giorni aggiuntivi in mare per le navi di cui al punto 1 dell’allegato per il periodo compreso tra il 1o febbraio 2011 ed il 31 gennaio 2012.

Il 14 luglio 2011 la Francia ha presentato una domanda a norma del punto 7.2 del suddetto allegato, compresi i dati indicanti che sei pescherecci hanno definitivamente cessato le attività dal 1o febbraio 2004 al 31 gennaio 2010 e che per tali cessazioni non è stata precedentemente presentata una domanda di giorni aggiuntivi. Sulla base dei dati trasmessi e tenuto conto del metodo di calcolo di cui al secondo comma del punto 7.1 del suddetto allegato, occorre assegnare alla Francia 23 giorni aggiuntivi in mare per le navi di cui al punto 1 dell’allegato, per il periodo compreso tra il 1o febbraio 2011 ed il 31 gennaio 2012.

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per il settore della pesca e dell’acquacoltura,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

Il numero massimo di giorni in mare in cui una nave battente bandiera spagnola, che detiene a bordo uno degli attrezzi regolamentati e non è soggetta a una delle condizioni speciali di cui al punto 5.2 dell’allegato IIB del regolamento (UE) n. 57/2011, secondo quanto disposto nella tabella I del suddetto allegato può essere autorizzata ad essere presente nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa, ad eccezione del Golfo di Cadice, è portato a 167 giorni l’anno.

Art. 2

Il numero massimo di giorni in mare in cui una nave battente bandiera francese che detiene a bordo uno degli attrezzi regolamentati e non è soggetta a una delle condizioni speciali di cui al punto 5.2 dell’allegato IIB del regolamento (UE) n. 57/2011, secondo quanto disposto nella tabella I del suddetto allegato, è portato a 165 giorni l’anno.

Art. 3

Il Regno di Spagna e la Repubblica francese sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2011 Per la Commissione Maria Damanaki Membro della Commissione