Decisione di esecuzione della Commissione del 28 novembre 2011 che autorizza alcuni Stati membri a concedere deroghe temporanee a talune disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto riguarda i tuberi-seme di patata originari di alcune province del Canada [notificata con il numero C(2011) 8633] (I testi in lingua greca, italiana, maltese, portoghese e spagnola sono i soli facenti fede) (2011/778/UE)
Testo vigente
Art. 5
I tuberi-seme destinati a essere esportati verso l’Unione devono essere stati oggetto di provvedimenti legislativi, amministrativi o di altra natura intesi a garantire:
a) che la Canadian Food Inspection Agency sorvegli e controlli direttamente:
i) la procedura di campionamento, ossia la raccolta, la marcatura e la sigillatura;
ii) il sistema di etichettatura mediante un adeguato controllo delle etichette onde garantire che per ogni partita di tuberi-seme di ciascuna spedizione inviata nell’Unione venga utilizzata un’etichetta numerata, cucita sui sacchi separatamente dalle etichette di certificazione;
iii) il codice cromatico corrispondente a un determinato importatore nello Stato membro d’importazione;
b) che al momento del carico della nave due sacchi sigillati di patate di ogni partita inviata nell’Unione vengano messi da parte e conservati sotto il controllo della Canadian Food Inspection Agency almeno fin quando saranno disponibili i risultati completi degli esami di cui all’articolo 10;
c) che le partite devono essere tenute separate durante tutte le operazioni, compreso il trasporto, almeno fino alla consegna presso i locali degli importatori di cui all’articolo 7.
Art. 6
1. Il certificato fitosanitario richiesto deve essere compilato separatamente per ciascuna spedizione e soltanto se gli analisti che hanno partecipato agli esami hanno accertato che le prove di cui all’articolo 4 non hanno dato motivo di sospettare o permesso di individuare la presenza del Clavibacter michiganensis nella partita e che, in particolare, la prova IF ha dato esito negativo.
2. Nel riquadro «Dichiarazione supplementare» il certificato fitosanitario deve recare le seguenti informazioni:
a) la conferma del fatto che sono state rispettate le condizioni previste agli articoli 2, 3 e 4, compresa la conferma esplicita che i tuberi-seme di patata sono stati ripuliti secondo le disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 2, secondo comma;
b) il nome dell’azienda o delle aziende in cui sono state prodotte le partite di tuberi-seme certificate;
c) i numeri delle partite di tuberi-seme certificate;
d) il nome della zona di cui all’articolo 2;
e) il nome dell’azienda di cui all’articolo 2, paragrafo 4; e
f) il numero di sacchi.
3. Il riquadro «Marchi di riconoscimento» del certificato fitosanitario deve recare il codice cromatico che corrisponde a un determinato importatore nello Stato membro importatore e l’indicazione dell’etichetta numerata utilizzata per ciascuna partita di tuberi-seme di ogni singola spedizione.
4. I documenti allegati al certificato fitosanitario come parte integrante di esso si riferiranno esattamente al certificato in questione sia per la descrizione, sia per la quantità di tuberi-seme di patata.
Art. 7
1.
Prima di introdurre il prodotto nell’Unione l’importatore notifica ogni introduzione con sufficiente anticipo agli organismi ufficiali responsabili nello Stato membro interessato fornendo le seguenti indicazioni in conformità dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2000/29/CE:
a) la varietà dei tuberi-seme di patata;
b) la quantità;
c) la data d’importazione dichiarata;
d) i nomi e gli indirizzi degli impianti degli importatori dei tuberi-seme e dei produttori, dei centri di raccolta e dei centri di spedizione registrati secondo le disposizioni dell’articolo 1 della direttiva 93/50/CEE della Commissione4.
Lo Stato membro interessato trasmette immediatamente tali informazioni e qualsiasi ulteriore modifica alla Commissione.
2. Al momento dell’introduzione l’importatore conferma le informazioni comunicate nella notifica preventiva di cui al paragrafo 1 agli organismi ufficiali responsabili nello Stato membro interessato.
Art. 8
I tuberi-seme di patata possono essere introdotti nell’Unione soltanto se sbarcati nei seguenti porti:
a) Aveiro;
b) Lisbona;
c) Porto;
d) Genova;
e) La Spezia;
f) Livorno;
g) Napoli;
h) Ravenna;
i) Salerno;
j) Savona;
k) Lemesos;
l) Larnaca;
m) Marsaxlokk;
n) Valletta;
o) Sines;
p) Pireo.
Art. 9
Le ispezioni di cui all’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE vengono eseguite dagli organismi ufficiali competenti.
La Commissione stabilisce in quale misura le ispezioni di cui all’articolo 21, paragrafo 3, terzo trattino, della stessa direttiva vengono integrate nel programma di ispezione, conformemente a quanto stabilito all’articolo 21, paragrafo 5, quinto comma, di tale direttiva.
I suddetti organismi ufficiali e, se del caso, gli esperti di cui all’articolo 21, paragrafo 1, primo comma, controllano i locali degli importatori per confermare le informazioni relative alle quantità di patate importate dal Canada, il codice cromatico, le etichette numerate e le destinazioni d’impianto presso i locali registrati a norma della direttiva 93/50/CEE, articolo 1.
Art. 10
1. Gli organismi ufficiali responsabili degli Stati membri importatori prelevano un campione di almeno 200 tuberi da ciascuna partita non sfusa pari o inferiore a 25 tonnellate destinata a essere importata a norma della presente decisione, da sottoporre a esame ufficiale per l’accertamento della presenza del Clavibacter michiganensis applicando il metodo stabilito per l’individuazione e la diagnosi del Clavibacter michiganensis come previsto dalla direttiva 93/85/CEE.
2. Le partite devono essere tenute separate, sotto controllo ufficiale, e non possono essere commercializzate o impiegate finché non sia stato accertato che non è stata sospettata né individuata la presenza del Clavibacter michiganensis di cui al paragrafo 1. Il totale delle partite importate non deve eccedere il quantitativo adeguato per gli esami sopra indicati, tenuto conto delle attrezzature disponibili a tale scopo.
3. I campioni di cui al paragrafo 1 sono tenuti a disposizione per ulteriori esami da parte di altri Stati membri. Gli organismi ufficiali responsabili dello Stato membro che fa uso del diritto di deroga comunicano alla Commissione, entro il 15 Aprile di ciascun anno in cui hanno luogo le importazioni, le informazioni utili ai fini dell’organizzazione di tali esami e della registrazione dei risultati.
4. Per quanto riguarda Epitrix cucumeris, Epitrix similaris, Epitrix subcrinta ed Epitrix tuberis, ogni spedizione viene ispezionata per confermare che i tuberi-seme di patata siano esenti da tali organismi nocivi, nonché dai sintomi da essi causati e che non siano presenti residui di terra.
Art. 11
I tuberi-seme di patata devono essere piantati esclusivamente in luoghi dello Stato membro importatore dei quali è possibile rintracciare nome e indirizzo. La presente disposizione non si applica nel caso di utilizzatori finali che piantano i tuberi-seme importati o di utilizzatori che vendono unicamente sul mercato locale.
Per quanto riguarda tali luoghi, le patate prodotte con tali tuberi-seme sono imballate ed etichettate in conformità e recano il numero dei luoghi elencati secondo le disposizioni della direttiva 93/50/CEE, nonché l’indicazione dell’origine canadese dei tuberi-seme utilizzati. Tali patate possono essere trasportate all’interno degli Stati membri soltanto previa autorizzazione da parte degli organismi ufficiali responsabili, tenuto conto dei risultati dell’ispezione di cui all’articolo 12.
Art. 12
In momenti opportuni del periodo vegetativo che segue l’introduzione, gli organismi ufficiali responsabili ispezionano un’adeguata proporzione delle piante presso i luoghi registrati secondo le disposizioni della direttiva 93/50/CEE o quelli menzionati all’articolo 11.
Art. 13
Le patate prodotte con i tuberi-seme introdotti a norma della presente decisione:
a) non sono certificate come tuberi-seme; e
b) sono destinate unicamente al consumo.
Art. 14
Qualora si avvalgano della facoltà di concedere deroghe in virtù della presente decisione, gli Stati membri d’importazione ne informano gli altri Stati membri e la Commissione mediante la notifica preventiva di cui all’articolo 7, paragrafo 1.
Anteriormente al 1o giugno di ogni anno civile in cui hanno luogo le importazioni gli Stati membri importatori comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri i quantitativi (partite di tuberi-seme di patata/spedizioni) importati in base alla presente decisione allegando una relazione tecnica particolareggiata sugli esami ufficiali di cui all’articolo 10.
Qualora gli Stati membri abbiano effettuato esami ufficiali sui campioni in conformità all’articolo 10, le relazioni tecniche particolareggiate di tali esami sono trasmesse agli Stati membri e alla Commissione anteriormente al 1o giugno di ciascun anno civile.
Copia di ciascun certificato fitosanitario viene inviata alla Commissione.
Art. 15
L'autorizzazione a concedere deroghe in conformità all'articolo 1 viene revocata anteriormente al 31 marzo 2024 qualora:
a) le disposizioni previste agli articoli da 2 a 13:
i) si rivelino insufficienti a impedire l’introduzione nell’Unione degli organismi nocivi di cui all’articolo 2; oppure
ii) non siano state rispettate;
b) emergano elementi ostativi al corretto funzionamento del principio di «zona esente» in Canada.
Art. 16
La Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Malta e la Repubblica portoghese sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2011 Per la Commissione John Dalli Membro della Commissione