DIRETTIVA 93/50/CEE DELLA COMMISSIONE del 24 giugno 1993 che specifica taluni vegetali non elencati nell'allegato V, parte A della direttiva 77/93/CEE del Consiglio i cui produttori o centri di raccolta e di spedizione situati nelle rispettive zone di produzione devono essere iscritti in un registro ufficiale
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,
vista la direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità1, modificata da ultimo dalla direttiva 93/19/CEE2, in particolare l'articolo 6, paragrafo 5 e paragrafo 7, quinto trattino,
considerando che, in riferimento alla produzione di taluni prodotti non elencati nell'allegato V, parte A della direttiva 77/93/CEE, quali le patate diverse dai tuberi seme o i frutti di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. e relativi ibridi, che non sono infetti o infestati dagli organismi nocivi menzionati nella stessa direttiva, nonché ad un adeguato controllo di tale produzione da parte degli Stati membri, è necessario iscrivere in un registro ufficiale a livello locale, regionale o nazionale i produttori dei suddetti prodotti o, se è più opportuno, i centri di raccolta collettivi o i centri di spedizione nelle rispettive zone di produzione;
considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Art. 1
Gli Stati membri provvedono affinché i produttori, i centri di raccolta collettivi e i centri di spedizione situati nelle zone di produzione dei prodotti elencati nell'allegato della presente direttiva siano iscritti in un registro ufficiale a livello locale, regionale o nazionale.
Art. 2
1.
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro la data menzionata all'articolo 3, paragrafo 1 della direttiva 91/683/CEE del Consiglio3. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione le disposizioni del diritto nazionale adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.
Art. 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 1993. Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione