Decisione del Consiglio del 28 novembre 2011 relativa alla posizione che l’Unione europea deve adottare nel Comitato misto SEE in merito a una modifica dell’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE (2011/780/UE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell’accordo sullo Spazio economico europeo1, in particolare l’articolo 1, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
L’allegato XIII dell’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo») contiene disposizioni e norme specifiche in materia di trasporti.
Il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE2, è principalmente volto a introdurre e mantenere all’interno dell’Unione livelli elevati e omogenei di sicurezza in materia di aviazione civile.
Le attività dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea possono incidere sul livello di sicurezza aerea all’interno dello Spazio economico europeo.
È opportuno pertanto integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 216/2008 al fine di consentire la partecipazione a pieno titolo degli Stati EFTA all’Agenzia europea per la sicurezza aerea.
Dato che il regolamento (CE) n. 216/2008 abroga il regolamento (CE) n. 1592/20023, che è integrato nell’accordo, il regolamento (CE) n. 1592/2002 dovrebbe pertanto essere abrogato ai sensi del medesimo.
L’allegato XIII dell’accordo dovrebbe essere modificato di conseguenza.
L’Unione dovrebbe pertanto adottare nel Comitato misto SEE la posizione di cui all’accluso progetto di decisione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La posizione che l’Unione europea deve adottare nel Comitato misto SEE in merito alla modifica prevista dell’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2011 Per il Consiglio La presidente K. Szumilas