DECISIONE DEL CONSIGLIO del 29 novembre 2011 relativa alla firma, a nome dell’Unione, della convenzione europea sulla protezione giuridica dei servizi ad accesso condizionato e di accesso condizionato (2011/853/UE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
Il 16 luglio 1999 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare in seno al Consiglio d’Europa, a nome della Comunità europea, una convenzione sulla protezione giuridica dei servizi ad accesso condizionato e di accesso condizionato.
La convenzione europea sulla protezione giuridica dei servizi ad accesso condizionato e di accesso condizionato (la «convenzione») è stata adottata dal Consiglio d’Europa il 24 gennaio 2001.
La convenzione realizza un quadro normativo quasi identico a quello stabilito dalla direttiva 98/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 1998, sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato1.
La Convenzione è entrata in vigore il 1o luglio 2003 ed è aperta alla firma dell’Unione e dei suoi Stati membri.
La firma della convenzione permetterebbe di contribuire ad estendere l’applicazione di disposizioni simili a quelle della direttiva 98/84/CE al di là delle frontiere dell’Unione e di istituire un diritto dei servizi ad accesso condizionato che sarebbe applicabile in tutto il continente europeo.
Con l’adozione della direttiva 98/84/CE l’Unione ha esercitato le sue competenze a livello interno nei settori coperti dalla convenzione, salvo per quanto concerne gli articoli 6 e 8, nella misura in cui l’articolo 8 riguardi le misure ai sensi dell’articolo 6. La convenzione dovrebbe pertanto essere firmata sia dall’Unione e che dai suoi Stati membri.
È opportuno firmare la convenzione a nome dell’Unione, con riserva della sua conclusione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La firma della convenzione europea sulla protezione giuridica dei servizi ad accesso condizionato e di accesso condizionato è autorizzata a nome dell’Unione, con riserva di conclusione di tale convenzione. Il testo della convenzione è accluso alla presente decisione.
Art. 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare, a nome dell’Unione, la convenzione.
Art. 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2011 Per il Consiglio La presidente K. SZUMILAS