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DECISIONE DEL CONSIGLIO del 5 dicembre 2011 relativa alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Croazia sulla partecipazione della Repubblica di Croazia ai lavori dell’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (2011/841/UE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 168, paragrafo 5, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l’approvazione del Parlamento europeo,

Il regolamento (CE) n. 1920/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativo all’istituzione di un Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze1, prevede all’articolo 21 che l’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze sia aperto alla partecipazione dei paesi terzi che condividono l’interesse dell’Unione e dei suoi Stati membri per i suoi obiettivi e realizzazioni.

L’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Croazia sulla partecipazione della Repubblica di Croazia a lavori dell’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (in prosieguo: «l’accordo») è stato firmato a nome dell’Unione il 6 dicembre 2011, con riserva della sua conclusione.

È opportuno approvare l’accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

È approvato, a nome dell’Unione, l’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Croazia sulla partecipazione della Repubblica di Croazia ai lavori dell’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (in prosieguo: «l’accordo»). Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

Art. 2

Il presidente del Consiglio designa la persona o le persone abilitate a trasmettere, a nome dell’Unione, la nota diplomatica prevista all’articolo 10 dell’accordo2.

Art. 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2011 Per il Consiglio Il presidente M. DOWGIELEWICZ