Decisione di esecuzione della Commissione del 7 dicembre 2011 relativa al riconoscimento del Bangladesh a norma della direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto attiene ai sistemi di formazione e abilitazione della gente di mare [notificata con il numero C(2011) 8999] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2011/822/UE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
vista la direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare1, in particolare l'articolo 19, paragrafo 3, primo comma,
viste le richieste presentate da Cipro il 26 luglio 2007, dall'Italia il 24 dicembre 2007 e dal Belgio il 25 giugno 2008,
A norma della direttiva 2008/106/CE, gli Stati membri possono decidere di convalidare i certificati adeguati rilasciati da paesi terzi, a condizione che il paese terzo di cui trattasi sia riconosciuto dalla Commissione. Tali paesi terzi devono soddisfare tutti i requisiti definiti nell'ambito della convenzione dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti ed alla guardia (di seguito: «convenzione STCW»)2, del 1978, quale modificata nel 1995.
Con lettere di Cipro del 26 luglio 2007, dell'Italia del 24 dicembre 2007 e del Belgio del 25 giugno 2008 sono state presentate richieste di riconoscimento del Bangladesh. In seguito a tali richieste, la Commissione ha valutato i sistemi di formazione e abilitazione del Bangladesh per verificare se tale paese soddisfi tutti gli obblighi imposti dalla convenzione STCW e se siano state adottate misure atte a prevenire frodi in relazione ai certificati. Tale valutazione era basata sui risultati di un'ispezione eseguita dagli esperti dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima nel mese di febbraio 2008. Nel corso di tale ispezione erano state rilevate alcune lacune nei sistemi di formazione e abilitazione.
La Commissione ha trasmesso agli Stati membri una relazione sui risultati della valutazione.
Con lettere del 26 marzo 2009, del 9 dicembre 2009 e del 28 settembre 2010 la Commissione ha chiesto alle autorità del Bangladesh di fornire le prove che le lacune rilevate erano state colmate.
Con lettere del 29 marzo 2009, del 21 maggio 2009, del 12 luglio 2009, del 4 gennaio 2010, del 27 febbraio 2011 e del 14 marzo 2011 le autorità del Bangladesh hanno fornito le informazioni richieste e le prove concernenti l'attuazione di interventi correttivi adeguati e sufficienti per rimediare alla maggior parte delle lacune rilevate durante la valutazione di conformità.
Le lacune rimanenti riguardano, da un lato, la mancanza di alcune attrezzature di addestramento in uno degli istituti di istruzione e di formazione professionale marittima del Bangladesh e, dall'altro, la formazione per i corsi preparatori relativi alla sezione A-II/1 del codice STCW. Le autorità del Bangladesh sono state pertanto invitate ad attuare ulteriori interventi correttivi in merito. Tali carenze non autorizzano tuttavia a mettere in dubbio il livello generale di conformità del Bangladesh alla convenzione STCW per quanto attiene alla formazione e all'abilitazione della gente di mare.
I risultati della valutazione di conformità e dell'analisi delle informazioni fornite dalle autorità del Bangladesh dimostrano che il Bangladesh soddisfa i pertinenti obblighi imposti dalla convenzione STCW e che tale Stato ha adottato misure atte a prevenire frodi in relazione ai certificati.
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
Il Bangladesh è riconosciuto per quanto attiene ai sistemi di formazione e abilitazione della gente di mare ai fini dell'articolo 19 della direttiva 2008/106/CE.
Art. 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2011 Per la Commissione Siim Kallas Vicepresidente