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Decisione di esecuzione della Commissione dell’8 dicembre 2011 recante modifica della decisione 2006/771/CE relativa all’armonizzazione dello spettro radio per l’utilizzo da parte di apparecchiature a corto raggio [notificata con il numero C(2011) 9030] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2011/829/UE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

vista la decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa a un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (decisione spettro radio)1, in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,

La decisione 2006/771/CE della Commissione2 armonizza le condizioni tecniche per l’uso dello spettro per un’ampia gamma di apparecchiature a corto raggio, tra cui applicazioni quali allarmi, apparecchiature locali di comunicazione, dispositivi per l’apertura di porte, impianti medici e sistemi di trasporto intelligenti. Le apparecchiature a corto raggio sono di norma prodotti destinati al grande pubblico e/o portatili che possono facilmente essere trasportati e utilizzati al di là delle frontiere; la diversità delle condizioni di accesso allo spettro radio ne impedisce pertanto la libera circolazione, aumenta i costi di produzione e crea rischi di interferenze dannose con altre applicazioni e servizi radio.

Tuttavia, vista la rapida evoluzione della tecnologia e delle esigenze sociali, possono comparire nuove applicazioni per le apparecchiature a corto raggio, che richiedono aggiornamenti periodici delle condizioni di armonizzazione dello spettro.

A norma dell’articolo 4, paragrafo 2, della decisione n. 676/2002/CE, il 5 luglio 2006 la Commissione ha affidato alla Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT) il mandato permanente di aggiornare l’allegato della decisione 2006/771/CE per adeguarlo al progresso tecnologico e all’evoluzione del mercato nel settore delle apparecchiature a corto raggio.

Le decisioni della Commissione 2008/432/CE3, 2009/381/CE4 e 2010/368/UE5 hanno già modificato le condizioni tecniche armonizzate per le apparecchiature a corto raggio di cui alla decisione 2006/771/CE, sostituendo l’allegato.

Nella sua relazione del marzo 20116, presentata nell’ambito del mandato sopracitato, la CEPT ha suggerito alla Commissione di modificare alcuni aspetti tecnici dell’allegato della decisione 2006/771/CE.

Occorre pertanto modificare di conseguenza l’allegato della decisione 2006/771/CE.

Le apparecchiature funzionanti alle condizioni stabilite dalla presente decisione, per utilizzare lo spettro efficacemente in modo da evitare interferenze dannose, devono altresì ottemperare alla direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità7, ottemperanza che è dimostrata dal rispetto di norme armonizzate o dal superamento di procedure alternative di valutazione della conformità.

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per lo spettro radio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l’8 dicembre 2011 Per la Commissione Neelie Kroes Vicepresidente