Decisione del Consiglio del 12 dicembre 2011 relativa all’adesione dell’Unione europea al protocollo del 2002 alla convenzione di Atene del 1974 relativa al trasporto via mare dei passeggeri e del loro bagaglio, ad eccezione degli articoli 10 e 11 dello stesso (2012/22/UE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a), e con l’articolo 218, paragrafo 8, primo comma,
vista la proposta della Commissione europea,
vista l’approvazione del Parlamento europeo,
Il protocollo del 2002 alla convenzione di Atene del 1974 relativa al trasporto via mare dei passeggeri e del loro bagaglio («protocollo di Atene») migliora sensibilmente il regime vigente in materia di responsabilità dei vettori e risarcimento dei passeggeri nel trasporto marittimo. In particolare prevede la responsabilità oggettiva del vettore e l’obbligo di sottoscrivere un’assicurazione, con il diritto di rivalersi direttamente nei confronti dell’assicuratore entro limiti definiti, nonché norme in materia di competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni. Il protocollo di Atene è pertanto in linea con l’obiettivo dell’Unione di migliorare il regime giuridico della responsabilità dei vettori.
Il protocollo di Atene modifica la convenzione di Atene del 1974 relativa al trasporto via mare dei passeggeri e del loro bagaglio («convenzione di Atene») disponendo, all’articolo 15, che, nelle relazioni tra le parti del protocollo, i due strumenti siano letti ed interpretati congiuntamente come un unico strumento.
La maggior parte delle norme del protocollo di Atene sono state integrate nel diritto dell’Unione mediante il regolamento (CE) n. 392/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alla responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri via mare in caso di incidente1. L’Unione ha quindi esercitato la propria competenza nelle materie disciplinate da detto regolamento. Gli Stati membri, tuttavia, restano competenti riguardo a una serie di disposizioni del protocollo di Atene, quali la clausola di non partecipazione, che consente loro di stabilire limiti di responsabilità più elevati rispetto a quanto prescritto dal protocollo di Atene. Gli aspetti di competenza degli Stati membri ai sensi del protocollo di Atene e quelli che rientrano nella competenza esclusiva dell’Unione sono correlati. Pertanto, tenendo conto del loro dovere di leale cooperazione, negli ambiti di loro competenza ai sensi del protocollo di Atene gli Stati membri dovrebbero agire in modo coordinato.
Il protocollo di Atene è aperto alla ratifica, accettazione, approvazione o adesione degli Stati e delle organizzazioni regionali di integrazione economica costituite da Stati sovrani alle quali sia stata trasferita la competenza in alcune materie disciplinate dal protocollo di Atene.
A norma dell’articolo 17, paragrafo 2, lettera b), e dell’articolo 19 del protocollo di Atene, le organizzazioni regionali di integrazione economica possono concludere il protocollo di Atene.
Nell’ottobre 2006 il comitato giuridico dell’Organizzazione marittima internazionale ha adottato la riserva e gli orientamenti IMO per l’attuazione della convenzione di Atene («orientamenti IMO») che riguardano alcuni suoi aspetti, tra cui, in particolare, il risarcimento dei danni connessi al terrorismo.
Il regolamento (CE) n. 392/2009 riporta in allegato le pertinenti disposizioni del testo consolidato della convenzione di Atene, nella versione modificata dal protocollo di Atene, e gli orientamenti IMO.
A norma dell’articolo 19 del protocollo di Atene, all’atto della firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione, le organizzazioni regionali di integrazione economica devono dichiarare il proprio ambito di competenza nelle materie disciplinate dal protocollo di Atene.
È pertanto opportuno che l’Unione aderisca al protocollo di Atene e formuli la riserva prevista negli orientamenti IMO. Il fatto che una tale riserva sia formulata non dovrebbe essere interpretato come un’alterazione dell’attuale ripartizione delle competenze tra l’Unione e gli Stati membri per quanto concerne la certificazione e i controlli da parte delle autorità statali.
Talune disposizioni del protocollo di Atene riguardano la cooperazione giudiziaria in materia civile e rientrano pertanto nell’ambito di applicazione del titolo V della parte terza del TFUE. Una decisione distinta relativa a tali disposizioni deve essere adottata parallelamente alla presente decisione.
Se possibile, gli Stati membri che devono ratificare il protocollo di Atene o aderirvi dovrebbero farlo simultaneamente. Detti Stati membri dovrebbero pertanto scambiarsi informazioni sullo stato di avanzamento delle rispettive procedure di ratifica o di adesione per poter predisporre, per quanto possibile, il deposito simultaneo degli strumenti di ratifica o di adesione. All’atto di ratificare il protocollo di Atene o di aderirvi, gli Stati membri dovrebbero formulare la riserva prevista negli orientamenti IMO,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
L’adesione dell’Unione europea al protocollo del 2002 alla convenzione di Atene del 1974 relativa al trasporto via mare dei passeggeri e del loro bagaglio («protocollo di Atene») è approvata a nome dell’Unione europea, per quanto concerne le materie di competenza esclusiva dell’Unione, ad eccezione degli articoli 10 e 11 dello stesso.
Il testo del protocollo di Atene, ad eccezione degli gli articoli 10 e 11, è riportato nell’allegato.
Art. 2
1. Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a depositare lo strumento di adesione dell’Unione al protocollo di Atene ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2, lettera c), e paragrafo 3, e dell’articolo 19 di detto protocollo.
2. All’atto del deposito dello strumento di adesione l’Unione rende la seguente dichiarazione sulla competenza: «1. Il protocollo di Atene del 2002 alla convenzione di Atene del 1974 relativa al trasporto via mare dei passeggeri e del loro bagaglio dispone, all’articolo 19, che un’organizzazione regionale di integrazione economica costituita da Stati sovrani che le hanno trasferito la propria competenza in determinate materie regolate dal protocollo possa firmarlo, a condizione di presentare la dichiarazione di cui al detto articolo. L’Unione ha deciso di aderire al protocollo di Atene e procede quindi alla dichiarazione. 2. Gli Stati membri dell’Unione europea sono attualmente il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l’Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica di Croazia, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, l'Ungheria, Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica del Portogallo, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. 3. La presente dichiarazione non si applica ai territori degli Stati membri dell’Unione europea cui non si applica il trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), né pregiudica le misure che gli Stati membri potrebbero adottare in virtù del protocollo a nome e nell’interesse di quei territori. 4. Gli Stati membri dell’Unione europea hanno attribuito competenza esclusiva all’Unione per quanto concerne le misure adottate in base all’articolo 100 TFUE. Dette misure sono state adottate, per quanto concerne gli articoli 1 e 1 bis, l’articolo 2, paragrafo 2, gli articoli da 3 a 16 e gli articoli 18, 20 e 21 della convenzione di Atene, come modificata dal protocollo di Atene, e le disposizioni degli orientamenti IMO, mediante il regolamento (CE) n. 392/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alla responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri via mare in caso di incidente. 5. L’esercizio della competenza che gli Stati membri hanno trasferito all’Unione europea a norma del TFUE è, per sua natura, soggetto a continua evoluzione. Nel quadro del TFUE le istituzioni competenti possono prendere decisioni che determinano l’estensione della competenza dell’Unione europea. L’Unione europea si riserva pertanto il diritto di modificare la presente dichiarazione di conseguenza, senza che ciò costituisca un prerequisito per l’esercizio della sua competenza in ordine alle questioni disciplinate dal protocollo di Atene. L’Unione europea comunicherà la dichiarazione modificata al segretario generale dell’Organizzazione marittima internazionale.».
3. La persona o le persone designate a norma del paragrafo 1 del presente articolo formulano la riserva contenuta negli orientamenti IMO all’atto di depositare lo strumento di adesione dell’Unione al protocollo di Atene.
Art. 3
L’Unione deposita il suo strumento di adesione al protocollo di Atene entro il 31 dicembre 2011.
Art. 4
1. Gli Stati membri prendono le disposizioni necessarie affinché gli strumenti di ratifica o adesione al protocollo di Atene siano depositati entro un termine ragionevole e, se possibile, entro il 31 dicembre 2011.
2. Gli Stati membri formulano la riserva prevista negli orientamenti IMO all’atto di depositare gli strumenti di ratifica o adesione al protocollo di Atene.
Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2011 Per il Consiglio Il presidente S. Nowak