DECISIONE DEL CONSIGLIO del 12 dicembre 2011 relativa alla conclusione dell'accordo concernente la promozione, la fornitura e l'uso dei sistemi di navigazione satellitare GALILEO e GPS e delle relative applicazioni tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e gli Stati Uniti d'America, dall'altro (2011/901/UE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 171 e l'articolo 172, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), e l'articolo 218, paragrafo 8, primo comma,
vista la proposta della Commissione europea,
vista l'approvazione del Parlamento europeo1,
Il 30 settembre 1999 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad aprire i negoziati con gli Stati Uniti d'America per la conclusione di un accordo concernente lo sviluppo di un sistema globale di navigazione ad uso civile.
In conformità della decisione del Consiglio del 22 giugno 2004, l'accordo concernente la promozione, la fornitura e l'uso dei sistemi di navigazione satellitare GALILEO e GPS e delle relative applicazioni tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e gli Stati Uniti d'America, dall'altro («accordo»), è stato firmato a Dromoland Castle, in Irlanda, il 26 giugno 2004 ed è stato applicato provvisoriamente dal 1o novembre 2008, in attesa della sua entrata in vigore.
Gli Stati membri saranno rappresentati, se del caso, nei gruppi di lavoro istituiti ai sensi dell'accordo.
È opportuno approvare l'accordo,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
L'accordo concernente la promozione, la fornitura e l'uso dei sistemi di navigazione satellitare GALILEO e GPS e delle relative applicazioni tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e gli Stati Uniti d'America, dall'altro, è approvato a nome dell'Unione europea. Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.
Art. 2
Il presidente del Consiglio trasmette, a nome dell'Unione, agli Stati Uniti d'America la nota diplomatica di cui all'articolo 20, paragrafo 1, dell'accordo2 ed effettua la seguente notifica: «In conseguenza dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1o dicembre 2009, l'Unione europea ha sostituito ed è succeduta alla Comunità europea e da tale data esercita tutti i diritti e assume tutti gli obblighi della Comunità europea. Pertanto, i riferimenti alla “Comunità europea” nel testo dell'accordo si intendono fatti, se del caso, all'“Unione europea”.»
Art. 3
1. L'Unione è rappresentata in seno ai gruppi di lavoro istituiti a norma dell’articolo 13 dell’accordo da un rappresentante della Commissione e gli Stati membri, ove opportuno, dai loro rispettivi rappresentanti.
2. Le informazioni di cui all'articolo 19, paragrafo 2, dell'accordo sono fornite congiuntamente dall'Unione e dagli Stati membri. La Commissione presenta le informazioni a nome dell'Unione e degli Stati membri.
3. La posizione che l'Unione deve assumere in seno ai gruppi di cui al paragrafo 6 dell'allegato dell'accordo è adottata dal Consiglio, su proposta della Commissione.
Art. 4
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2011 Per il Consiglio Il presidente S. NOWAK