Decisione del Consiglio del 13 dicembre 2011 relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell’accordo tra gli Stati Uniti d’America e l’Unione europea sull’uso e il trasferimento delle registrazioni dei nominativi dei passeggeri al dipartimento degli Stati Uniti per la sicurezza interna (2012/471/UE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 82, paragrafo 1, lettera d), e l'articolo 87, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
Il 2 dicembre 2010 il Consiglio ha adottato una decisione, unitamente a direttive di negoziato, che autorizza la Commissione ad avviare i negoziati tra l’Unione e gli Stati Uniti d’America sul trasferimento e l’uso delle registrazioni dei nominativi dei passeggeri (Passenger Name Record — PNR) per prevenire e combattere il terrorismo e altri reati gravi di natura transnazionale.
I negoziati si sono conclusi positivamente con la sigla dell'accordo tra gli Stati Uniti d’America e l’Unione europea sull’uso e il trasferimento delle registrazioni dei nominativi dei passeggeri al dipartimento degli Stati Uniti per la sicurezza interna («l'accordo»).
L’accordo rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, segnatamente il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare di cui all'articolo 7, il diritto alla protezione dei dati di carattere personale di cui all'articolo 8 e il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale di cui all'articolo 47 della Carta. È opportuno applicare l’accordo in conformità di tali diritti e principi.
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo (n. 21) sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, detti Stati membri non partecipano all'adozione della presente decisione, non sono da essa vincolati, né sono soggetti alla sua applicazione.
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo (n. 22) sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è vincolata dall'accordo, né è soggetta alla sua applicazione.
È opportuno firmare l'accordo, con riserva della conclusione di tale accordo,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La firma dell’accordo tra gli Stati Uniti d’America e l’Unione europea sull’uso e il trasferimento delle registrazioni dei nominativi dei passeggeri al dipartimento degli Stati Uniti per la sicurezza interna è autorizzata a nome dell'Unione, con riserva della conclusione di tale accordo.
Art. 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a procedere alla firma dell’accordo a nome dell'Unione.
Art. 3
È approvata la dichiarazione dell'Unione relativa all'accordo rispetto ai suoi obblighi ai sensi degli articoli 17 e 23 dell'accordo.
Il testo della dichiarazione è allegato alla presente decisione.
Art. 4
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2011 Per il Consiglio Il presidente M. Cichocki