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Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in applicazione del punto 28 dell’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2011/002 IT/Trentino-Alto Adige/Südtirol — Costruzione di edifici, presentata dall’Italia) (2012/7/UE)

Testo vigente

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto l’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria1, in particolare il punto 28,

visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione2, in particolare l’articolo 12, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato istituito per fornire sostegno supplementare ai lavoratori in esubero a causa dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali dovuti alla globalizzazione e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.

L’ambito di applicazione del FEG è stato ampliato e, a partire dal 1o maggio 2009, è possibile chiedere un sostegno per i lavoratori in esubero come conseguenza diretta della crisi economica e finanziaria mondiale.

L’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 consente di mobilitare il FEG nei limiti di un importo annuo massimo pari a 500 milioni di EUR.

Il 7 febbraio 2011 l’Italia ha presentato una domanda di intervento del FEG per licenziamenti verificatisi in 323 imprese che rientrano nella divisione 41 della NACE Rev. 2 («Costruzione di edifici») con sede nel Trentino-Alto Adige/Südtirol, regione di livello NUTS II (ITD1 e ITD2); la domanda è stata integrata da informazioni aggiuntive, le ultime delle quali sono state fornite il 6 luglio 2011. La domanda è conforme ai requisiti per la determinazione dei contributi finanziari stabiliti all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1927/2006. La Commissione propone quindi di mobilitare un importo pari a 3918850 EUR.

Occorre pertanto procedere alla mobilitazione del FEG per fornire un contributo finanziario in relazione alla domanda presentata dall’Italia,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

Nel quadro del bilancio generale dell’Unione europea stabilito per l’esercizio 2011, un importo pari a 3918850 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento è mobilitata nell’ambito del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione.

Art. 2

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Strasburgo, il 13 dicembre 2011 Per il Parlamento europeo Il presidente J. Buzek Per il Consiglio Il presidente M. Szpunar