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DECISIONE DEL CONSIGLIO del 14 dicembre 2011 relativa alla firma, a nome dell’Unione, nonché all’applicazione provvisoria dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e il governo della Federazione russa sulla salvaguardia degli impegni relativi agli scambi di servizi definiti dall’attuale accordo di partenariato e di cooperazione fra l’UE e la Russia (2012/107/UE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 91, 100, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

Alla luce dell’importanza economica per l’Unione dell’accesso dei prestatori di servizi europei al mercato della Federazione russa, la Commissione ha negoziato con la Federazione russa impegni su vasta scala da parte di quest’ultima per quanto riguarda lo scambio di servizi.

Questi impegni, che devono essere inseriti nel protocollo di adesione della Federazione russa all’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), non forniscono il livello equivalente di accesso al mercato quale definito negli impegni attuali della Federazione russa nei confronti dell’Unione nell’ambito dell’accordo di partenariato e di cooperazione, che istituisce un partenariato fra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall’altra, del 24 giugno 1994 («APC»).

Al fine di mantenere gli impegni dell’APC è necessario fissarli in un accordo vincolante fra il governo della Federazione russa e l’Unione europea.

Nell’ambito dei negoziati relativi all’adesione della Federazione russa all’OMC, la Commissione ha negoziato, a nome dell’Unione europea, un accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e il governo della Federazione russa sulla salvaguardia degli impegni relativi agli scambi di servizi definiti dall’attuale accordo di partenariato e di cooperazione fra l’UE e la Russia (l’«accordo»).

È opportuno firmare l’accordo.

Tenuto conto dell’esigenza di garantire che gli impegni della Federazione russa nell’ambito dell’APC continuino ad applicarsi anche a seguito della data di adesione di quest’ultima all’OMC, è opportuno che l’accordo sia applicato in via provvisoria a decorrere da tale data, in attesa che siano terminate le procedure per la sua conclusione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La firma dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e il governo della Federazione russa sulla salvaguardia degli impegni relativi agli scambi di servizi definiti dall’attuale accordo di partenariato e di cooperazione fra l’UE e la Russia è autorizzata a nome dell’Unione, con riserva della conclusione di tale accordo. Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

Art. 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo a nome dell’Unione.

Art. 3

In conformità alle disposizioni dell’accordo, esso si applica in via provvisoria a decorrere dalla data di adesione della Federazione russa all’OMC, in attesa che siano terminate le procedure per la conclusione dell’accordo stesso1.

Art. 4

La presente decisione entra in vigore alla data di adozione.

Fatto a Ginevra, il 14 dicembre 2011 Per il Consiglio Il presidente M. NOGAJ