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DECISIONE DEL CONSIGLIO del 14 dicembre 2011 relativa alla firma, a nome dell’Unione, nonché all’applicazione provvisoria dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Federazione russa per quanto riguarda l’introduzione o l’aumento dei dazi all’esportazione sulle materie prime (2012/108/UE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

Alla luce dell’importanza economica per l’Unione dell’accesso alle materie prime e dell’importanza che la Federazione russa riveste per l’Unione in qualità di fornitore di materie prime, la Commissione ha negoziato con la Federazione russa impegni in base ai quali quest’ultima ridurrà o eliminerà i dazi all’esportazione attualmente applicati.

Questi impegni, che devono essere inseriti nel protocollo di adesione della Federazione russa all’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), non riguardano le materie prime alle quali attualmente la Federazione russa non applica dazi all’esportazione.

Per ridurre il rischio che in futuro la Federazione russa introduca nuovi dazi all’esportazione e le conseguenze che ne deriverebbero sull’approvvigionamento di materie prime, la Commissione, a nome dell’Unione, ha negoziato con la Federazione russa un accordo in forma di scambio di lettere per quanto riguarda l’introduzione o l’aumento dei dazi all’esportazione sulle materie prime («l’accordo»).

È opportuno firmare l’accordo.

Tenuto conto dell’esigenza che gli impegni della Federazione russa per quanto riguarda nuovi dazi all’esportazione sulle materie prime si applichino a decorrere dalla data di adesione della Federazione russa all’OMC, è opportuno che l’accordo sia applicato in via provvisoria, in attesa che siano terminate le procedure per la sua conclusione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La firma dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Federazione russa per quanto riguarda l’introduzione o l’aumento dei dazi all’esportazione sulle materie prime è autorizzato a nome dell’Unione, con riserva della conclusione di detto accordo. Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

Art. 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo a nome dell’Unione.

Art. 3

In conformità alle disposizioni dell’accordo, esso si applica in via provvisoria a decorrere dalla data di adesione della Federazione russa all’OMC, in attesa che siano terminate le procedure relative alla conclusione dell’accordo stesso1.

Art. 4

La presente decisione entra in vigore alla data di adozione.

Fatto a Ginevra, il 14 dicembre 2011. Per il Consiglio Il presidente M. NOGAJ