Decisione del Consiglio del 14 dicembre 2011 che definisce la posizione che l’Unione europea deve adottare in seno alle istanze competenti dell’Organizzazione mondiale del commercio in merito all’adesione della Federazione russa all’OMC (2012/17/UE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 91, l’articolo 100, paragrafo 2, e l’articolo 207, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
Nel giugno 1993 il governo della Federazione russa ha presentato domanda di adesione all’accordo di Marrakech che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), a norma dell’articolo XII dello stesso.
Il 16 giugno 1993 è stato istituito il gruppo di lavoro sull’adesione della Federazione russa, con l’incarico di concordare condizioni di adesione accettabili sia per la Federazione russa che per tutti i membri dell’OMC.
La Commissione, a nome dell’Unione, ha negoziato una serie completa di impegni da parte della Federazione russa in materia di apertura del mercato e regolamentazione, che soddisfano le richieste dell’Unione, sono coerenti con gli obiettivi di quest’ultima e sono in linea con il livello di sviluppo della Federazione Russa.
Tali impegni figurano ora nel protocollo di adesione della Federazione russa all’OMC.
L’adesione all’OMC dovrebbe dare un contributo positivo e duraturo al processo di riforma economica e di sviluppo sostenibile avviato dalla Federazione Russa.
È quindi opportuno approvare il protocollo di adesione.
A norma dell’articolo XII dell’accordo che istituisce l’OMC, le condizioni di adesione devono essere concordate tra il paese candidato e l’OMC e approvate dalla Conferenza dei ministri dell’OMC per conto dell’OMC. A norma dell’articolo IV, paragrafo 2 dell’accordo che istituisce l’OMC, negli intervalli tra una riunione e l’altra della Conferenza dei ministri le sue funzioni sono esercitate dal Consiglio generale.
Di conseguenza, è necessario stabilire la posizione che l’Unione deve adottare in seno alle istanze competenti dell’OMC, siano esse la Conferenza dei ministri o il Consiglio generale, in merito all’adesione della Federazione russa dell’OMC,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La posizione che l’Unione europea deve adottare in seno alle istanze competenti dell’Organizzazione mondiale del commercio in merito all’adesione della Federazione russa all’OMC è di approvare l’adesione.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Ginevra, il 14 dicembre 2011 Per il Consiglio Il presidente M. Nogaj