Decisione del Consiglio del 14 dicembre 2011 che stabilisce la posizione che l’Unione europea deve adottare nell’ambito della conferenza ministeriale dell’Organizzazione mondiale del commercio con riguardo ad una richiesta di concessione di una deroga al fine di concedere un trattamento preferenziale ai servizi e ai fornitori di servizi dei paesi meno sviluppati (2012/8/UE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 91 e 100 e l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
L’articolo IX dell’accordo di Marrakech che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) stabilisce le procedure per la concessione di deroghe relative agli accordi commerciali multilaterali di cui agli allegati 1A o 1B o 1C di tale accordo e ai relativi allegati.
Una richiesta di deroga è stata presentata al fine di consentire ai membri dell’OMC di concedere un trattamento preferenziale ai servizi e ai fornitori di servizi dei paesi meno sviluppati senza concedere lo stesso trattamento ai servizi analoghi e ai fornitori di servizi di tutti gli altri membri dell’OMC, derogando eccezionalmente all’obbligo a norma dell’articolo II, paragrafo 1, dell’accordo generale sugli scambi di servizi.
È interesse dell’Unione europea appoggiare talerichiesta di deroga e in tal modo concludere una parte dei negoziati sui servizi dell’agenda di Doha per lo sviluppo che rappresentano un interesse specifico per i paesi meno sviluppati,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La posizione dell’Unione nell’ambito della conferenza ministeriale dell’OMCconsiste nel sostenere la domanda di deroga, presentata in virtù dell’articolo IX, paragrafo 3, dell’accordo di Marrakech che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio, volta a consentire ai membri dell’OMC di concedere un trattamento preferenziale ai servizi e ai fornitori di servizi dei paesi meno sviluppati.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Ginevra, il 14 dicembre 2011 Per il Consiglio Il presidente M. Nogaj