Decisione di esecuzione della Commissione del 15 dicembre 2011 relativa a un contributo finanziario dell’Unione a determinati interventi di eradicazione dell’afta epizootica negli animali selvatici nel sudest della Bulgaria nel 2011-2012 [notificata con il numero C(2011) 9225] (Il testo in lingua bulgara è il solo facente fede) (2011/855/UE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
vista la decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario1, in particolare l’articolo 8, paragrafo 2, l’articolo 14, paragrafo 4, secondo comma, gli articoli 20 e 23, l’articolo 31, paragrafo 2, l’articolo 35, paragrafo 2, e l’articolo 36, paragrafo 2,
L’afta epizootica è una malattia virale altamente contagiosa degli artiodattili selvatici e domestici con gravi conseguenze per la redditività dell’allevamento di bestiame che perturba gli scambi all’interno dell’Unione e le esportazioni verso paesi terzi.
In caso di comparsa di un focolaio di afta epizootica esiste il rischio che l’agente patogeno si diffonda in altre aziende che detengono animali di specie sensibili non solo all’interno dello Stato membro interessato, ma anche in altri Stati membri e paesi terzi attraverso il movimento di animali sensibili vivi o di prodotti derivati.
La direttiva 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l’afta epizootica, che abroga la direttiva 85/511/CEE e le decisioni 89/531/CEE e 91/665/CEE e recante modifica della direttiva 92/46/CEE2, stabilisce le misure che gli Stati membri sono tenuti ad applicare con urgenza in caso di comparsa di un focolaio per impedire l’ulteriore diffusione del virus.
La decisione 2009/470/CE fissa le procedure che disciplinano il contributo finanziario dell’Unione a favore di azioni veterinarie specifiche, compresi gli interventi d’urgenza. A norma dell’articolo 14, paragrafo 2, di tale decisione, gli Stati membri beneficiano di un contributo finanziario volto a coprire i costi di determinati interventi di eradicazione dell’afta epizootica.
In Bulgaria nel 2011 si sono manifestati focolai di afta epizootica e taluni casi della malattia sono stati individuati presso animali selvatici sensibili. Le autorità della Bulgaria hanno potuto dimostrare, grazie alla fornitura regolare di informazioni sugli sviluppi della situazione relativa alla malattia al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e ad una continua trasmissione di relazioni alla Commissione e agli Stati membri, di aver efficacemente applicato le misure di lotta di cui alla direttiva 2003/85/CE.
Le autorità della Bulgaria hanno pertanto adempiuto agli obblighi tecnici e amministrativi riguardo alle misure di cui all’articolo 14, paragrafo 2, della decisione 2009/470/CE e all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 349/2005 della Commissione3.
Conformemente all’articolo 85, paragrafo 3, della direttiva 2003/85/CE l’autorità competente bulgara, non appena ha avuto conferma del caso primario di afta epizootica negli animali selvatici, ha applicato le misure di cui all’allegato XVIII, parte A, della direttiva al fine di contenere la diffusione della malattia.
Poiché l’afta epizootica si è manifestata in zone condivise tra animali selvatici e artiodattili domestici sensibili, per la prima volta uno Stato membro ha elaborato un piano di eradicazione dell’afta epizootica negli animali selvatici nella zona definita infetta e ha specificato le misure applicate nelle aziende di tale zona a norma dell’allegato XVIII, parte B, della direttiva 2003/85/CE.
Il 4 aprile 2011, entro 90 giorni dalla conferma del caso di afta epizootica negli animali selvatici, la Bulgaria ha presentato un piano per l’eradicazione dell’afta epizootica negli animali selvatici in parti delle regioni di Burgas, Yambol e Haskovo.
Successivamente alla valutazione da parte della Commissione del piano presentato dalla Bulgaria è stata adottata la decisione di esecuzione della Commissione 2011/493/UE, del 5 agosto 2011, che approva il piano di eradicazione dell’afta epizootica negli animali selvatici in Bulgaria4.
Secondo quanto disposto dall’articolo 75 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee5, e dall’articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d’esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee6, l’impegno di spesa a carico del bilancio dell’Unione è preceduto da una decisione di finanziamento, che viene adottata dall’istituzione cui sono stati delegati i poteri e che determina gli elementi essenziali dell’azione comportante la spesa.
È necessario fissare il livello della partecipazione finanziaria dell’Unione ai costi sostenuti dalla Bulgaria per l’attuazione di determinati elementi del piano approvato per l’eradicazione dell’afta epizootica negli animali selvatici in Bulgaria, tenendo conto anche della particolare situazione epidemiologica per quanto concerne l’afta epizootica nel sudest dei Balcani.
È opportuno finanziare, a un tasso stabilito a norma della presente decisione, le necessarie e urgenti attività di sorveglianza, comprese quelle di miglioramento del laboratorio nazionale di riferimento, uno dei pochissimi laboratori dell’intera regione che dispone di sufficiente esperienza nella diagnosi dell’afta epizootica, e del sistema di informazione veterinaria, per integrare i dati della sorveglianza con quelli del controllo degli spostamenti, nonché i costi di pulizia e disinfezione e le campagne d’informazione pubblica. Le suddette azioni consentiranno di ampliare le conoscenze dell’Unione per la gestione di casi analoghi in futuro.
Ai fini dei controlli finanziari, si applicano gli articoli 9, 36 e 37 del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune7.
I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
1.
Alla Bulgaria può essere concesso un contributo finanziario dell’Unione al finanziamento dei costi sostenuti da tale Stato membro e relativi all’adozione di misure a norma dell’articolo 8, dell’articolo 14, paragrafo 4, lettera c), degli articoli 19 e 22, dell’articolo 31, paragrafo 1, dell’articolo 35, paragrafo 1, e dell’articolo 36, paragrafo 1, della decisione 2009/470/CE per combattere ed eradicare l’afta epizootica negli animali selvatici nel sudest della Bulgaria nel 2011, secondo il piano di eradicazione approvato mediante la decisione 2011/493/UE.
Il primo comma costituisce una decisione di finanziamento ai sensi dell’articolo 75 del regolamento finanziario.
2. L’importo complessivo del contributo dell’Unione non eccede 890000 EUR.
3. Solo i costi sostenuti per l’attuazione delle misure descritte nell’allegato, attuate tra il 4 aprile 2011 e il 3 aprile 2012, pagati dalla Bulgaria entro il 5 agosto 2012 sono ammissibili al cofinanziamento attraverso il contributo finanziario dell’Unione al tasso massimo per le attività specifiche indicato nell’allegato.
Art. 2
1. Le spese presentate dalla Bulgaria ai fini di un contributo finanziario dell’Unione sono espresse in euro e non comprendono l’imposta sul valore aggiunto, né altre imposte.
2. Qualora le spese della Bulgaria siano in una valuta diversa dall’euro, la Bulgaria le converte in euro applicando l’ultimo tasso di cambio fissato dalla Banca centrale europea prima del primo giorno del mese in cui la domanda di rimborso è presentata dallo Stato membro.
Art. 3
1. Il contributo finanziario dell’Unione per l’attuazione del piano di cui all’articolo 1 è concesso a condizione che la Bulgaria:
a) attui il piano di eradicazione di cui all’articolo 1 con efficacia e conformemente alle disposizioni pertinenti del diritto dell’Unione, tra cui la direttiva 2003/85/CE, e la normativa in materia di concorrenza e di aggiudicazione degli appalti pubblici;
b) trasmetta alla Commissione entro il 31 gennaio 2012 una relazione intermedia sull’esecuzione tecnica del piano di eradicazione, conformemente all’allegato XVIII, parte B, paragrafo 5, della direttiva 2003/85/CE, accompagnata da una relazione finanziaria intermedia relativa al periodo compreso tra il 4 aprile 2011 e il 31 dicembre 2011;
c) trasmetta alla Commissione entro il 15 settembre 2012 una relazione finale sull’esecuzione tecnica del piano di eradicazione, alla quale vanno allegati i documenti giustificativi delle spese sostenute dalla Bulgaria e dei risultati conseguiti nel periodo dal 4 aprile 2011 al 3 aprile 2012;
d) non presenti altre richieste di contributo all’Unione per le misure descritte nell’allegato, né lo abbia fatto in precedenza.
2. Qualora la Bulgaria non rispetti le norme di cui al paragrafo 1, la Commissione può ridurre il contributo finanziario dell’Unione tenendo conto della natura e della gravità dell’infrazione, nonché della perdita finanziaria subita dall’Unione.
Art. 4
1. La Bulgaria garantisce che l’autorità competente conservi per un periodo di sette anni una copia certificata dei documenti giustificativi relativi alle attività oggetto del contributo finanziario dell’Unione a norma dell’articolo 1, in particolare fatture, buste paga, liste di presenza e documenti relativi alla spedizione di campioni e alle missioni.
2. La Bulgaria registra nel proprio sistema contabile le spese dichiarate alla Commissione e conserva tutti i documenti originali, ai fini di eventuali controlli, per un periodo di sette anni.
3. I documenti giustificativi di cui al paragrafo 1 vanno inviati alla Commissione, se richiesti.
Art. 5
La Repubblica di Bulgaria è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2011 Per la Commissione John Dalli Membro della Commissione