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Decisione del Consiglio del 16 dicembre 2011 che approva, a nome dell’Unione europea, la dichiarazione sulla concessione di possibilità di pesca nelle acque UE ai pescherecci battenti bandiera della Repubblica bolivariana del Venezuela nella zona economica esclusiva al largo delle coste della Guyana francese (2012/19/UE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 3, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera b),

vista la proposta della Commissione europea,

previa consultazione del Parlamento europeo,

Nel rispetto degli atti giuridicamente vincolanti dell’Unione applicabili in materia di conservazione e di gestione delle risorse ittiche, i pescherecci battenti bandiera della Repubblica bolivariana del Venezuela («Venezuela») operano da molti decenni nelle acque UE della zona economica esclusiva al largo delle coste della Guyana francese.

L’industria di trasformazione installata nella Guyana francese dipende dagli sbarchi di tali pescherecci ed è pertanto opportuno assicurare la continuità di tali operazioni.

Al fine di assicurare tale continuità è necessario che l’Unione faccia una dichiarazione rivolta al Venezuela, che confermi la sua disponibilità a rilasciare autorizzazioni di pesca ad un numero limitato di pescherecci battenti bandiera del Venezuela a condizione che questi ultimi si conformino agli atti giuridicamente vincolanti dell’Unione applicabili in materia,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La dichiarazione rivolta alla Repubblica bolivariana del Venezuela sulla concessione di possibilità di pesca nelle acque UE ai pescherecci battenti bandiera della Repubblica bolivariana del Venezuela nella zona economica esclusiva al largo delle coste della Guyana francese («dichiarazione») è approvata a nome dell’Unione europea.

Il testo della dichiarazione è accluso alla presente decisione.

Art. 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a notificare la dichiarazione alla Repubblica bolivariana del Venezuela.

Art. 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2011 Per il Consiglio Il presidente M. Sawicki