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Decisione 2011/845/PESC del Consiglio del 16 dicembre 2011 sull’accoglienza temporanea di alcuni palestinesi da parte di Stati membri dell’Unione europea

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29 e l’articolo 31, paragrafo 1,

Il 17 novembre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/694/PESC sull’accoglienza temporanea di alcuni palestinesi da parte di Stati membri dell’Unione europea1, che prevedeva una proroga della validità dei permessi nazionali d’ingresso e di soggiorno nel territorio degli Stati membri di cui alla posizione comune 2002/400/PESC, del 21 maggio 2002, sull’accoglienza temporanea di alcuni palestinesi da parte di Stati membri dell’Unione europea2, per un ulteriore periodo di dodici mesi.

Sulla base di una valutazione dell’applicazione della posizione comune 2002/400/PESC, il Consiglio ritiene opportuno prorogare la validità di tali permessi di ulteriori dodici mesi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

Gli Stati membri di cui all’articolo 2 della posizione comune 2002/400/PESC prorogano la validità dei permessi nazionali di ingresso e di soggiorno concessi ai sensi dell’articolo 3 di detta posizione comune di ulteriori dodici mesi.

Art. 2

Il Consiglio procede ad una valutazione dell’applicazione della posizione comune 2002/400/PESC entro sei mesi dall’adozione della presente decisione.

Art. 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2011 Per il Consiglio Il presidente T. Nalewajk