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Decisione del Consiglio del 16 dicembre 2011 relativa alla posizione che l'Unione europea deve assumere in seno al Comitato misto istituito a norma dell'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone in merito alla sostituzione dell'allegato II di tale accordo riguardante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (2011/863/UE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 48, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e, per quanto riguarda l'Accordo sulla Cooperazione Scientifica e Tecnologica, della Commissione, del 4 aprile 2002, relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera1, in particolare l'articolo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

L'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone2 ("accordo") è stato firmato il 21 giugno 1999 ed è entrato in vigore il 1o giugno 2002.

L'articolo 18 dell'accordo prevede che il Comitato misto possa decidere eventuali modifiche all'accordo, comprese modifiche all'allegato II riguardante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

Al fine di garantire un'applicazione coerente e corretta degli atti giuridici dell'Unione e di evitare difficoltà amministrative ed eventualmente giuridiche, l'allegato II dell'accordo deve essere modificato per integrare i nuovi atti giuridici dell'Unione a cui l'accordo attualmente non fa riferimento.

A fini di chiarezza e di razionalità, è opportuno procedere alla codificazione dell'allegato II dell'accordo e del protocollo di tale allegato.

La posizione dell'Unione in sede di Comitato misto dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione di cui all'allegato I della presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La posizione dell'Unione in sede di Comitato misto istituito dall'articolo 14 dell'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone è basata sul progetto di decisione del Comitato misto acclusa all'allegato I della presente decisione.

Art. 2

La dichiarazione di cui all'allegato II della presente decisione è approvata e formulata a nome dell'Unione in sede di Comitato misto quando quest'ultimo adotta la propria decisione di cui all'articolo 1.

Art. 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2011 Per il Consiglio Il presidente M. Sawicki