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Decisione di esecuzione della Commissione del 19 dicembre 2011 concernente una partecipazione finanziaria dell’Unione per il 2011 intesa a coprire le spese sostenute da Germania, Spagna, Italia, Cipro, Malta, Paesi Bassi e Portogallo ai fini della lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali [notificata con il numero C(2011) 9243] (I testi nelle lingue greca, italiana, maltese, neerlandese, portoghese, spagnola e tedesca sono i soli facenti fede) (2011/868/UE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità1, in particolare l’articolo 23, paragrafo 5,

A norma dell’articolo 22 della direttiva 2000/29/CE, gli Stati membri possono beneficiare di una partecipazione finanziaria dell’Unione per la lotta fitosanitaria per coprire le spese direttamente connesse alle misure adottate o prospettate in quanto necessarie per lottare contro gli organismi nocivi introdotti da paesi terzi o da altre zone dell’Unione, nell’intento di eradicarli o, qualora ciò non fosse possibile, di arginarne la diffusione.

La Germania ha presentato due domande di partecipazione finanziaria. La prima è stata presentata il 20 dicembre 2010 e si riferisce alle misure di controllo della Anoplophora glabripennis nella Renania settentrionale-Vestfalia adottate nel 2009 e nel 2010. Il focolaio di tale organismo nocivo è stato scoperto nel 2009.

La seconda domanda della Germania è stata presentata il 15 aprile 2011 e si riferisce alle misure adottate nel 2010 per debellare la Diabrotica virgifera o arginarne la diffusione nel Baden-Württemberg. I focolai di tale organismo nocivo sono stati scoperti in alcuni distretti di questo Stato federato (Breisgau-Hochschwarzwald, Emmendingen, città di Friburgo, Costanza, Loerrach, Ortenaukreis e Ravensburg) in diversi anni, ossia 2008, 2009 e 2010. Le misure adottate nel 2008 e nel 2009 sono già state oggetto di cofinanziamento nel 2009 e nel 2010.

Il 29 aprile 2011 l’Italia ha presentato tre domande di partecipazione finanziaria. La prima domanda riguarda le misure di controllo della Anoplophora chinensis nel comune di Gussago, nella provincia di Brescia, in Lombardia, adottate nel 2011. Il focolaio di tale organismo nocivo è stato scoperto nel 2008. Le misure adottate nel 2008, nel 2009 e nel 2010 sono già state oggetto di cofinanziamento nel 2009 e nel 2010.

La seconda domanda dell’Italia riguarda le misure di controllo della Anoplophora glabripennis nel comune di Cornuda, nella provincia di Treviso, in Veneto, adottate nel 2011. Il focolaio di tale organismo nocivo è stato individuato nel 2009. Le misure adottate nel 2009 e nel 2010 sono già state oggetto di cofinanziamento nel 2010.

La terza domanda dell’Italia riguarda le misure di controllo dello Pseudomonas syringae pv. actinidiae nelle province di Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì-Cesena, in Emilia-Romagna, adottate nel 2010. Il focolaio di tale organismo nocivo è stato confermato nel 2010.

Inoltre, il 20 aprile 2011 l’Italia ha presentato una quarta domanda di partecipazione finanziaria riguardante le misure di controllo della Anoplophora chinensis nel comune di Roma, nel Lazio, adottate nel 2011. Il focolaio di tale organismo nocivo è stato scoperto nel 2008. Le misure adottate nel 2008, nel 2009 e nel 2010 sono già state oggetto di cofinanziamento nel 2009 e nel 2010.

Il 29 aprile 2011 Cipro ha presentato una domanda di partecipazione finanziaria riguardante le misure di controllo del Rhynchophorus ferrugineus adottate o prospettate per il 2011. I focolai di tale organismo nocivo sono stati scoperti nel 2009, nel 2010 e nel 2011. Le misure adottate nel 2010 sono già state oggetto di cofinanziamento nel 2010.

Il 29 aprile 2011 Malta ha presentato una domanda di partecipazione finanziaria riguardante le misure di controllo del Rhynchophorus ferrugineus adottate nel 2010 e nel 2011. I focolai di tale organismo nocivo sono stati scoperti nel 2008, nel 2009 e nel 2010. Le misure adottate nel 2008 e nel 2009 sono già state oggetto di cofinanziamento nel 2009.

Il 13 dicembre 2010 i Paesi Bassi hanno presentato tre domande di partecipazione finanziaria. La prima domanda riguarda le misure di controllo della Anoplophora chinensis nella zona di Boskoop adottate nel 2009 e nel 2010. La presenza di tale organismo nocivo è stata individuata nel dicembre 2009.

La seconda domanda dei Paesi Bassi riguarda le misure di controllo del viroide dell’affusolamento dei tuberi di patata (PSTVd) adottate nel 2009. La presunta presenza di tale organismo nocivo è stata individuata nel 2009.

La terza domanda dei Paesi Bassi riguarda le misure di controllo della Tuta absoluta adottate nel 2009. Il focolaio di tale organismo nocivo è stato scoperto nel 2009.

Inoltre, il 13 dicembre 2010 i Paesi Bassi hanno presentato una quarta e una quinta domanda di partecipazione finanziaria. La quarta domanda riguarda le misure di controllo della Anoplophora chinensis nella zona di Westland adottate nel 2009 e nel 2010. Il focolaio di tale organismo nocivo è stato scoperto nel 2007. Le misure adottate nel 2008 sono già state oggetto di cofinanziamento nel 2009.

La quinta domanda dei Paesi Bassi riguarda le misure di controllo del Clavibacter michiganensis spp. michiganensis adottate nel 2009. Il focolaio di tale organismo nocivo è stato individuato nel 2007. Le misure adottate nel 2007 sono già state oggetto di cofinanziamento nel 2009. Per le misure adottate nel 2008 non è stato richiesto alcun cofinanziamento.

Il 30 aprile 2011 il Portogallo ha presentato tre domande di partecipazione finanziaria riguardanti misure di controllo del Bursaphelenchus xylophilus. La prima domanda riguarda le misure di controllo dei focolai scoperti nel 2008, adottate per il Portogallo continentale nel 2011, ad eccezione della zona originariamente infestata di Setubal del 1999. Le misure adottate nel 2008, nel 2009 e nel 2010 sono già state oggetto di cofinanziamento nel 2009 e nel 2010.

Le altre due domande del Portogallo riguardano esclusivamente misure di trattamento termico del legno o del materiale da imballaggio di legno nella zona di Setubal adottate nel 2010 e nel 2011.

La Spagna ha presentato tre domande di partecipazione finanziaria. La prima è stata presentata il 15 aprile 2011 e riguarda le misure di controllo del Bursaphelenchus xylophilus in Estremadura adottate nel 2011. Il focolaio di tale organismo nocivo è stato scoperto nel 2008. Le misure adottate nel 2008, nel 2009 e nel 2010 sono già state oggetto di cofinanziamento nel 2009 e nel 2010.

La seconda domanda della Spagna è stata presentata il 28 aprile 2011 e riguarda le misure di controllo del Bursaphelenchus xylophilus in Galizia adottate nel 2011 e prospettate per il 2011. Il focolaio di tale organismo nocivo è stato scoperto nel 2010.

La terza domanda della Spagna è stata presentata il 27 aprile 2011 e riguarda le misure di controllo della Pomacea insularum in Catalogna adottate nel 2010 e nel 2011, e anche prospettate per il 2011. Il focolaio di tale organismo nocivo è stato scoperto nel 2010.

Germania, Spagna, Italia, Cipro, Malta, Paesi Bassi e Portogallo hanno varato programmi d’azione per debellare gli organismi nocivi sopraccitati introdotti sui rispettivi territori o per arginarne la diffusione. Tali programmi indicano gli obiettivi da raggiungere, le misure da attuare, i relativi costi e la loro durata.

Tutte le misure in questione consistono in una serie di provvedimenti fitosanitari, fra cui eradicazione di alberi o colture contaminati, impiego di prodotti fitosanitari, tecniche di pulizia, ispezioni e verifiche effettuate ufficialmente o su richiesta delle autorità competenti al fine di controllare la presenza o la gravità dell’attacco a opera dei rispettivi organismi nocivi e sostituzione degli alberi distrutti, ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, lettere a), b) e c), della direttiva 2000/29/CE.

Germania, Spagna, Italia, Cipro, Malta, Paesi Bassi e Portogallo hanno richiesto l’assegnazione della partecipazione finanziaria dell’Unione a tali programmi conformemente a quanto prescritto dall’articolo 23 della direttiva 2000/29/CE, in particolare i paragrafi 1 e 4, e in conformità del regolamento (CE) n. 1040/2002 della Commissione, del 14 giugno 2002, recante modalità di applicazione delle disposizioni relative all’assegnazione della partecipazione finanziaria della Comunità per la lotta fitosanitaria e che abroga il regolamento (CE) n. 2051/972.

Le informazioni tecniche fornite da Germania, Spagna, Italia, Cipro, Malta, Paesi Bassi e Portogallo hanno consentito alla Commissione di effettuare un’analisi esauriente e accurata della situazione. La Commissione ha concluso che sussistono le condizioni per la concessione di una partecipazione finanziaria dell’Unione, a norma in particolare dall’articolo 23 della direttiva 2000/29/CE. È quindi opportuno che l’Unione conceda un contributo finanziario alla copertura delle spese incorse per questi programmi.

A norma dell’articolo 23, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2000/29/CE, la partecipazione finanziaria dell’Unione può coprire fino al 50 % delle spese sovvenzionabili sostenute in relazione alle misure adottate in un periodo non superiore a due anni dalla data della scoperta dell’organismo nocivo o programmate per quel periodo. A norma del terzo comma del suddetto articolo, tale periodo può essere comunque esteso se si è stabilito che l’obiettivo dei provvedimenti possa essere raggiunto entro un periodo supplementare ragionevole, nel qual caso il tasso di partecipazione finanziaria dell’Unione sarà decrescente nel corso degli anni considerati. Tenuto conto delle conclusioni del gruppo di lavoro sulla valutazione delle rispettive domande, è opportuno prolungare il periodo di due anni per i piani considerati, riducendo il tasso di partecipazione finanziaria dell’Unione per questi provvedimenti al 45 % delle spese sovvenzionabili nel terzo anno e al 40 % nel quarto anno dei suddetti piani.

La partecipazione finanziaria dell’Unione fino al 50 % delle spese sovvenzionabili dovrebbe pertanto applicarsi a: Germania, Renania settentrionale-Vestfalia, Anoplophora glabripennis (2009, 2010); Germania, Baden-Württemberg, Diabrotica virgifera, distretti rurali di Breisgau-Hochschwarzwald e città di Friburgo (2010), distretti rurali di Emmendingen, Lörrach, e Costanza (2009); Italia, Emilia-Romagna, Pseudomonas syringae pv. actinidiae, province di Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì-Cesena (2010); Cipro, Rhynchophorus ferrugineus (2011); Paesi Bassi, Anoplophora chinensis, zona di Boskoop (2009, 2010); Paesi Bassi, PSTVd (2009); Paesi Bassi, Tuta absoluta (2009); Paesi Bassi, Anoplophora chinensis, Westland (2009); Portogallo, Bursaphelenchus xylophilus, zona di Setubal (2010, 2011); Spagna, Galizia, Bursaphelenchus xylophilus (2010, 2011) e Spagna, Catalogna, Pomacea insularum (2010, 2011).

La partecipazione finanziaria dell’Unione fino al 45 % delle spese sovvenzionabili dovrebbe pertanto applicarsi ai seguenti piani: Italia, Veneto, Anoplophora glabripennis (2011); Malta, Rhynchophorus ferrugineus (2010); Paesi Bassi, Clavibacter michiganesis spp. michiganensis (2009), poiché le misure in questione sono già state oggetto di partecipazione finanziaria dell’Unione a norma della decisione 2009/996/UE della Commissione3 (Malta, Paesi Bassi) o della decisione 2010/772/EU della Commissione4 (Italia) nei primi due anni della loro applicazione. Ciò vale anche per il programma dei Paesi Bassi, Anoplophora chinensis, Westland (2010), le cui misure per il 2009 (secondo anno del programma) sono cofinanziate nella presente decisione.

Lo stesso livello di partecipazione dovrebbe applicarsi al terzo anno (2010) del programma presentato dalla Germania nel Baden-Württemberg per la Diabrotica virgifera nel distretto rurale di Ravensburg, le cui misure sono state oggetto di partecipazione finanziaria dell’Unione a norma della decisione 2009/996/UE e alla decisione 2010/772/UE.

Una partecipazione dell’Unione fino al 40 % dovrebbe inoltre applicarsi al quarto anno dei seguenti programmi: Spagna, Estremadura, Bursaphelenchus xylophilus (2011); Italia, Lombardia, Anoplophora chinensis (2011); Italia, Lazio, Anoplophora chinensis (2011); Malta, Rhynchophorus ferrugineus (2011); Portogallo, Bursaphelenchus xylophilus (2011); Portogallo continentale ad eccezione della zona originariamente infestata di Setubal del 1999, in quanto le misure sono state oggetto di partecipazione finanziaria dell’Unione a norma della decisione 2009/996/UE (Spagna, Italia, Portogallo) e della decisione 2010/772/UE (Spagna, Italia, Portogallo) per i primi tre anni di attuazione.

Lo stesso livello di partecipazione dovrebbe applicarsi al quarto anno (2010) del programma presentato dalla Germania nel Baden-Württemberg per la Diabrotica virgifera nel distretto rurale di Ortenaukreis, le cui misure sono state oggetto di partecipazione finanziaria dell’Unione a norma della decisione 2009/147/CE della Commissione5, della decisione 2009/996/UE e della decisione 2010/772/UE.

Secondo le conclusioni della missione di controllo effettuata dall’Ufficio alimentare e veterinario della Commissione in Portogallo dal 29 marzo 2011 all’11 aprile 2011, soltanto il 25 % delle conifere ospiti infestate dal nematode del pino o che presentavano sintomi della malattia era stato abbattuto e distrutto alla data del 1o aprile 2011. Questa mancanza da parte delle autorità portoghesi non è conforme alle disposizioni del paragrafo 2, lettera a), punto iii), dell’allegato della decisione 2006/133/CE della Commissione6. Alla luce di ciò, è opportuno ridurre il livello delle spese sovvenzionabili nella domanda relativa alle misure adottate nel Portogallo continentale, a eccezione della zona originariamente infestata di Setubal, relativamente al costo di abbattimento delle conifere; pertanto soltanto il 25 % di questa categoria di spesa va considerato sovvenzionabile.

A norma dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune7, gli interventi fitosanitari vanno finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia. Ai fini del controllo finanziario di tali misure, si applicano gli articoli 9, 36 e 37 del suddetto regolamento.

Secondo quanto disposto dall’articolo 75 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee8 e dall’articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d’esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee9, l’impegno di spesa a carico del bilancio dell’Unione è preceduto da una decisione di finanziamento, presa dall’istituzione cui sono stati delegati i poteri, che determina gli elementi essenziali dell’azione comportante la spesa.

La presente decisione costituisce decisione di finanziamento delle spese di cui alle domande di cofinanziamento presentate dagli Stati membri.

I provvedimenti di cui alla presente decisione risultano conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

Sulla base dei fascicoli presentati dagli Stati membri ed esaminati dalla Commissione, è approvata l’assegnazione di una partecipazione finanziaria dell’Unione per il 2011 destinata a coprire le spese sostenute da Germania, Spagna, Italia, Cipro, Malta, Paesi Bassi e Portogallo in relazione alle misure necessarie a termini dell’articolo 23, paragrafo 2, lettere a), b) e c), della direttiva 2000/29/CE e prese ai fini della lotta contro gli organismi oggetto dei programmi di eradicazione o di contenimento della diffusione figuranti nell’allegato.

Art. 2

L’importo complessivo della partecipazione finanziaria dell’Unione di cui all’articolo 1 è pari a 15006869,89 EUR. Gli importi massimi della partecipazione finanziaria dell’Unione a ogni singolo programma sono indicati nell’allegato.

Art. 3

La partecipazione finanziaria dell’Unione di cui all’allegato è soggetta alle seguenti condizioni:

  1. a) presentazione di prove dell’avvenuta attuazione delle misure decise dagli Stati membri in questione a norma delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1040/2002;

  2. b) presentazione alla Commissione, da parte dello Stato membro interessato, di una richiesta di pagamento a norma dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1040/2002.

Il versamento della partecipazione finanziaria non pregiudica eventuali verifiche da parte della Commissione a norma dell’articolo 23, paragrafo 8, secondo comma, dell’articolo 23, paragrafo 10, e dell’articolo 24, della direttiva 2000/29/CE.

Art. 4

La Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica portoghese sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2011 Per la Commissione John Dalli Membro della Commissione