Decisione del Consiglio del 19 dicembre 2011 recante modifica del suo regolamento interno (2011/900/UE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea,
visto l’articolo 2, paragrafo 2, dell’allegato III del regolamento interno del Consiglio1,
L’articolo 3, paragrafo 3, primo e quarto comma, del protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie allegato ai trattati prevede che, fino al 31 ottobre 2014, in caso di adozione di un atto da parte del Consiglio a maggioranza qualificata, e se un membro del Consiglio lo chiede, si verifichi che gli Stati membri che compongono tale maggioranza rappresentino almeno il 62 % della popolazione totale dell’Unione, calcolata conformemente alle cifre di popolazione di cui all’articolo 1 dell’allegato III del regolamento interno del Consiglio («regolamento interno»).
L’articolo 2, paragrafo 2, dell’allegato III del regolamento interno prevede che, con effetto al 1o gennaio di ogni anno, il Consiglio adatti, conformemente ai dati di cui l’Ufficio statistico dell’Unione europea dispone al 30 settembre dell’anno precedente, le cifre di cui all’articolo 1 di detto allegato.
È pertanto opportuno adattare di conseguenza il regolamento interno per il 2012,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
L’articolo 1 dell’allegato III del regolamento interno è sostituito dal testo seguente: «Articolo 1 Per l’applicazione dell’articolo 16, paragrafo 5, TUE, e dell’articolo 3, paragrafi 3 e 4, del protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie allegato ai trattati, la popolazione totale di ciascuno Stato membro, per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012, è la seguente: Stato membro Popolazione (× 1000) Germania 81751,6 Francia 65075,4 Regno Unito 62435,7 Italia 60626,4 Spagna 46152,9 Polonia 38200,0 Romania 21413,8 Paesi Bassi 16655,8 Grecia 11325,9 Belgio 10918,4 Portogallo 10637,0 Repubblica ceca 10532,8 Ungheria 9985,7 Svezia 9415,6 Austria 8404,3 Bulgaria 7504,9 Danimarca 5560,6 Slovacchia 5435,3 Finlandia 5375,3 Irlanda 4480,9 Lituania 3244,6 Lettonia 2229,6 Slovenia 2050,2 Estonia 1340,2 Cipro 804,4 Lussemburgo 511,8 Malta 417,6 Totale 502486,7 soglia (62 %) 311541,8».
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2012.
Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2011 Per il Consiglio Il presidente M. Korolec