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Decisione di esecuzione della Commissione del 20 dicembre 2011 che conferma il calcolo provvisorio delle emissioni specifiche medie di CO2 e gli obiettivi specifici medi di emissioni per i costruttori di autovetture per l’anno civile 2010 ai sensi del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) (2011/878/UE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell’ambito dell’approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri1, in particolare l’articolo 8, paragrafo 5, e l’articolo 10, paragrafo 1,

La Commissione, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 443/2009, è tenuta a confermare ogni anno le emissioni specifiche medie di CO2 e l’obiettivo di emissioni specifiche per ogni costruttore di autovetture nell’Unione nonché per ogni raggruppamento di costruttori costituito a norma dell’articolo 7, paragrafo 7, del suddetto regolamento. Sulla base della conferma di cui sopra, la Commissione deve accertare se costruttori e raggruppamenti abbiano ottemperato ai requisiti dell’articolo 4 del suddetto regolamento. Nei casi in cui risulta chiaramente che un costruttore o un raggruppamento non hanno ottemperato al loro obiettivo specifico, la Commissione, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, del suddetto regolamento, è tenuta ad imporre delle indennità per le emissioni in eccesso attraverso decisioni individuali indirizzate ai costruttori o ai responsabili del raggruppamento in questione.

Ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 443/2009, gli obiettivi sono vincolanti per costruttori e raggruppamenti con effetto a partire dal 2012. Per gli anni civili 2010 e 2011, tuttavia, è necessario che la Commissione calcoli degli obiettivi indicativi e, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 6, del suddetto regolamento, li comunichi a quei costruttori o raggruppamenti le cui emissioni specifiche medie superano i loro obiettivi indicativi. Dato che tali obiettivi per il 2010 e il 2011 serviranno da indicatori per i costruttori per quanto riguarda lo sforzo richiesto per conseguire l’obiettivo vincolante nel 2012, è opportuno stabilire le emissioni specifiche medie dei costruttori per il 2010 e il 2011, a norma dei requisiti di cui al secondo paragrafo dell’articolo 4 del suddetto regolamento, e tener conto solo del 65 % di autoveicoli che emettono le emissioni più basse per ogni costruttore.

I dati da utilizzare per il calcolo delle emissioni specifiche medie e degli obiettivi di emissioni specifiche figurano nella parte C dell’allegato II del regolamento (CE) n. 443/2009 e si basano sulle immatricolazioni degli Stati membri di nuove autovetture durante l’anno civile precedente. I dati sono ricavati dai certificati di conformità rilasciati dai costruttori o da documenti che forniscono informazioni equivalenti, in conformità all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1014/2010 della Commissione, del 10 novembre 2010, sul monitoraggio e la comunicazione di dati sull’immatricolazione di nuove autovetture, ai sensi del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio2.

I dati per il 2010 sono stati trasmessi alla Commissione entro il termine del 28 febbraio 2011 specificato all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 443/2009 dalla maggior parte degli Stati membri. Le serie complete di dati per tutti gli Stati membri, tuttavia, sono state messe a disposizione della Commissione solo a metà aprile e sono state successivamente verificate in via provvisoria.

Quando, a seguito della verifica iniziale, è risultato evidente che alcuni dati erano mancanti o manifestamente errati, la Commissione ha contattato gli Stati membri interessati e, fatto salvo l’accordo di tali Stati membri, ha corretto o completato i dati di conseguenza. Nei casi in cui non è stato possibile raggiungere un accordo con uno Stato membro, i dati provvisori di tale Stato membro non sono stati corretti.

Il 29 giugno 2011, la Commissione ha pubblicato, a norma dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 443/2009, i dati provvisori e ha comunicato a 89 costruttori i calcoli provvisori relativi alle loro emissioni specifiche medie per il 2010 e i loro obiettivi di emissioni specifiche. Ai costruttori è stato chiesto di verificare i suddetti dati e comunicare alla Commissione eventuali errori entro tre mesi dal ricevimento della comunicazione, in conformità all’articolo 8, paragrafo 5, primo comma, del suddetto regolamento.

Il 12 agosto la Commissione ha pubblicato sul proprio sito internet gli orientamenti per la notifica di errori nei dati relativi alla CO2 prodotta da autovetture. Gli orientamenti precisano il formato da utilizzare per la comunicazione e indicano le informazioni richieste ai costruttori per consentire alla Commissione di tener conto di tali errori.

Quindici costruttori hanno trasmesso comunicazioni di errori entro il termine di tre mesi. Un costruttore ha presentato una notifica completa dopo la scadenza del termine. Sette costruttori sui quindici suddetti hanno trasmesso comunicazioni che comprendevano informazioni dettagliate sugli errori e le giustificazioni per le correzioni proposte. I restanti otto costruttori hanno trasmesso comunicazioni sommarie che rispettavano solo in parte le raccomandazioni della Commissione relative al formato e al contenuto delle comunicazioni. Oltre ai costruttori che hanno trasmesso segnalazioni di errori, otto costruttori hanno informato la Commissione della presenza di errori nelle serie di dati senza fornire ulteriori informazioni o prove relative alla natura o alle ragioni di tali errori.

Nel caso di 73 costruttori che non hanno comunicato errori nelle serie di dati o si sono limitati a segnalare alla Commissione errori senza fornire le necessarie prove, è opportuno confermare senza modifiche i dati e i calcoli provvisori delle emissioni specifiche medie e gli obiettivi per le emissioni specifiche.

Nei casi in cui i costruttori hanno fornito le informazioni e le prove necessarie a dimostrare l’esistenza di errori nelle serie di dati, è opportuno che la Commissione esamini tali comunicazioni e, se necessario, modifichi i calcoli provvisori relativi alle emissioni specifiche medie e agli obiettivi.

Le autorità di immatricolazione degli Stati membri sono unicamente responsabili del numero di immatricolazioni comunicato alla Commissione. Dato che i dati sulle vendite dei costruttori non riflettono necessariamente con precisione il numero di immatricolazioni in un determinato Stato membro per un determinato periodo di tempo, non è possibile prendere in considerazione errori nel numero di immatricolazioni per il calcolo delle emissioni specifiche medie. Occorre quindi prendere in considerazione solo gli errori relativi al contenuto delle serie di dati per i veicoli immatricolati. Tuttavia, in alcuni casi, i costruttori hanno segnalato che delle immatricolazioni dovrebbero essere attribuite ad un altro costruttore. È opportuno che queste riattribuzioni si riflettano nelle serie di dati finali confermate.

Risulta dalle comunicazioni complete che i costruttori sono stati in grado di giudicare corretta una parte delle serie di dati e hanno proposto correzioni per quelle parti delle serie di dati che hanno potuto verificare. Tra il 4 e il 15 % delle serie di dati consiste, tuttavia, in immatricolazioni che si riferiscono ad autoveicoli non identificabili per i quali valori come le emissioni di CO2 o la massa non possono essere verificate dal costruttore. Questo è dovuto di solito a informazioni mancanti che sono necessarie perché il costruttore possa identificare i singoli autoveicoli, più precisamente il codice di identificazione composto da tipo, variante e versione dei veicoli in questione. In un ristretto numero di casi, le immatricolazioni hanno potuto essere attribuite a dei costruttori, tuttavia, non erano disponibili dati essenziali sulle emissioni di CO2 e la massa.

La Commissione ha verificato le correzioni proposte dai costruttori e le prove a sostegno. Quando le registrazioni sono state corrette inserendo un valore mancante o sostituendo un valore inesatto per quelle registrazioni che possono essere verificate dal costruttore e i valori corretti sono coerenti con valori ottenuti dalle fonti di dati di riferimento, come i dati provenienti dai documenti di omologazione, tali correzioni sono giustificate. Tuttavia, quando un costruttore ha comunicato errori ma non ha proposto correzioni, anche se tali errori avrebbero potuto essere verificati e corretti, e non ha sufficientemente dimostrato che tali correzioni non hanno potuto essere effettuate nel periodo di verifica di tre mesi, non è opportuno prendere in considerazione questi errori per il calcolo finale.

Nel caso di immatricolazioni che possono essere attribuite a, ma non verificate da costruttori, è opportuno che i valori per le emissioni di CO2 e la massa inclusi in tali immatricolazioni, siano sempre utilizzati per calcolare le emissioni medie di CO2 e l’obiettivo di emissioni specifiche. È tuttavia necessario tener conto del fatto che i costruttori non possono verificare quei valori e garantire che l’inclusione non abbia un impatto negativo sui valori finali determinati per i costruttori interessati. Di conseguenza, occorre applicare un margine di errore a tale calcolo riflettendo la situazione individuale del costruttore descritta e giustificata nella comunicazione di errori. Più precisamente, occorre calcolare un margine di errore per le emissioni specifiche medie e la massa media, in quanto questi due parametri determinano la distanza dall’obiettivo di emissioni specifiche di ogni costruttore, vale a dire in che misura un costruttore si avvicina al conseguimento del proprio obiettivo di emissione specifica.

Occorre determinare il margine di errore come la differenza tra le distanze dall’obiettivo di emissioni specifiche espresso come emissioni medie sottratte dagli obiettivi di emissioni specifiche calcolati includendo ed escludendo quelle immatricolazioni che non possono essere verificate dai costruttori. Indipendentemente dalla differenza positiva o negativa, il margine di errore dovrebbe sempre ridurre la distanza dall’obiettivo del costruttore.

Nel caso di immatricolazioni dove i valori relativi a emissioni di CO2 o massa sono mancanti come pure il codice di identificazione, non è opportuno tenere conto di tali immatricolazioni per il calcolo finale delle emissioni medie.

Dato che l’esercizio di verifica dei dati del 2010 è il primo a essere eseguito ai sensi del regolamento (CE) n. 443/2009, è opportuno prendere in considerazione, in via eccezionale, anche quelle comunicazioni che non contenevano tutte le informazioni richieste dalla Commissione per tenere pienamente conto degli errori. Tuttavia, è opportuno che i margini di errore da applicare al calcolo finale cui si fa riferimento in quelle comunicazioni siano calcolati sulla base della valutazione della Commissione del numero di immatricolazioni che non possono essere verificate da quei costruttori. È inoltre opportuno, eccezionalmente, tener conto, per la conferma dei dati del 2010, della comunicazione di errori che sono stati presentati poco dopo la scadenza del termine.

Occorre confermare di conseguenza le emissioni specifiche medie di CO2 dei nuovi autoveicoli immatricolati nel 2010, gli obiettivi di emissioni specifiche e la differenza tra questi due valori,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

I seguenti valori specificati nell’allegato sono confermati per ogni costruttore di autoveicoli e per ogni raggruppamento di costruttori per quanto riguarda l’anno civile 2010:

  1. a) l’obiettivo per le emissioni specifiche;

  2. b) le emissioni specifiche per CO2 se del caso corrette in base al margine di errore rilevante;

  3. c) la differenza tra i valori di cui alle lettere a) e b);

  4. d) le emissioni specifiche medie di CO2 per tutti i nuovi autoveicoli;

  5. e) la massa media per tutti i nuovi autoveicoli nell’Unione.

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2011 Per la Commissione Il presidente José Manuel Barroso